Attenuanti Generiche: la Cassazione ribadisce che il certificato penale pulito non basta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri per la concessione delle attenuanti generiche, confermando un orientamento ormai consolidato. Il caso, nato da una condanna per false dichiarazioni per l’ammissione al gratuito patrocinio, offre l’occasione per analizzare tre punti fondamentali del diritto penale: l’elemento soggettivo del reato, i presupposti delle attenuanti e l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso: Dichiarazione Mendace per il Gratuito Patrocinio
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002. L’accusa era quella di aver fornito false indicazioni sul proprio reddito al fine di ottenere il patrocinio a spese dello Stato, un beneficio destinato a chi non ha le risorse economiche per pagarsi un avvocato. Ritenendo la sentenza ingiusta, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Dolo, Attenuanti Generiche e Tenuità del Fatto
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Vizio di motivazione sull’elemento soggettivo: Sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato la sussistenza del dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato.
2. Diniego delle attenuanti generiche: Contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli lo sconto di pena previsto dall’art. 62-bis c.p., nonostante la sua incensuratezza.
3. Esclusione della particolare tenuità del fatto: Riteneva che il suo caso rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per i reati considerati di lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile. La motivazione della decisione si articola in una precisa confutazione di ciascuno dei motivi presentati dal ricorrente, richiamando principi giurisprudenziali consolidati.
L’Elemento Soggettivo del Reato
Sul primo punto, la Cassazione ha evidenziato come la sentenza impugnata contenesse una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano correttamente osservato che il reddito del nucleo familiare proveniva da fonti certe (lavoro dipendente) e facilmente ricostruibili. Tale circostanza era sufficiente a escludere la mancanza di dolo. La Corte ha inoltre ricordato che, per questo tipo di reato, è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale: l’agente, cioè, non deve necessariamente volere l’evento, ma basta che ne accetti il rischio.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: un orientamento consolidato
La questione centrale riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per ottenere la diminuzione della pena. Il giudice può legittimamente negare le attenuanti motivando semplicemente sull’assenza di elementi o circostanze di segno positivo da valorizzare. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, non riscontrando alcun elemento meritevole di considerazione positiva.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Infine, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha richiamato il proprio insegnamento costante. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve basarsi sui criteri dell’art. 133, comma primo, c.p. (gravità del danno, intensità del dolo, ecc.). Non è necessario che il giudice analizzi tutti gli indicatori, essendo sufficiente che ne indichi quelli ritenuti decisivi. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il “consistente scostamento tra il reddito dichiarato e quello percepito”, ritenendolo un fattore ostativo al riconoscimento della scarsa offensività della condotta.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda sulla necessità di rispettare principi giuridici consolidati e di garantire una corretta applicazione delle norme penali. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione completa, logica e in linea con la giurisprudenza di legittimità. Il rigetto del ricorso non si basa su una nuova valutazione dei fatti, ma sulla constatazione che le doglianze del ricorrente erano prive di fondamento giuridico e miravano a una riconsiderazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma di tre principi chiave. Primo, per il reato di falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio, il dolo è facilmente configurabile quando i redditi sono certi e tracciabili. Secondo, e più importante, le attenuanti generiche non sono un diritto automatico per chi ha la fedina penale pulita; il giudice deve riscontrare concreti elementi positivi per concederle. Terzo, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è ancorata a parametri oggettivi, come l’entità dello scostamento reddituale, che possono escludere l’applicazione del beneficio. La decisione, quindi, rafforza un approccio rigoroso e ancorato ai fatti nella valutazione della responsabilità penale e nella commisurazione della pena.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, lo stato di incensuratezza dell’imputato, da solo, non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice deve individuare elementi positivi concreti, legati al fatto o alla personalità dell’imputato, per poter concedere la diminuzione di pena.
Per il reato di falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio è necessario volere specificamente ingannare lo Stato?
No. La Corte ha chiarito che per questo reato è sufficiente il cosiddetto “dolo generico”, che può assumere anche la forma del “dolo eventuale”. Ciò significa che non è necessario dimostrare la volontà diretta di frodare, ma basta che l’autore della dichiarazione si sia rappresentato la possibilità di fornire dati non veritieri e ne abbia accettato il rischio.
Quando un reato può essere considerato di “particolare tenuità” e quindi non punibile?
Un reato è considerato di “particolare tenuità” quando l’offesa è minima e il comportamento non è abituale. Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che un “consistente scostamento” tra il reddito reale e quello dichiarato per ottenere il gratuito patrocinio è un elemento che dimostra una significativa offensività della condotta, escludendo quindi l’applicazione di questa causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 95 DPR n.115/2002.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata contiene argomentazioni ineccepibili, osservando che il reddito del nucleo familiare proveniva da lavoro dipendente, risultava da fonti certe e non certo da difficoltose ricostruzioni: tanto vale ad escludere la insussistenza del dolo che, come emerge dalla giurisprudenza citata dal ricorrente medesimo, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 -, n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 – 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 – 01). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fin della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.28348901;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine,Infine, relativamente all’applicazione dell’art 131 bis, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatt prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato co riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenu rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto del consistente scostamento tra il reddito dichiarato e quello percepito, deponente per l’esclusione della scarsa offensività della condotta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedime consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e al versamento della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
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