Attenuanti Generiche: Non Bastano la Fedina Pulita e l’Assenza di Negatività
L’ottenimento delle attenuanti generiche è un aspetto cruciale nel processo penale, poiché può portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i presupposti per la loro concessione, confermando un orientamento ormai consolidato: la semplice assenza di precedenti penali non è più un titolo sufficiente. Analizziamo insieme una pronuncia che ribadisce la necessità di elementi positivi concreti per ottenere questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dalla legge sulle manifestazioni sportive (L. 401/1989). In particolare, l’imputato non aveva rispettato l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, misura impostagli tramite un provvedimento DASPO emesso dal Questore e convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, i giudici di merito avrebbero errato nel negargli la diminuzione di pena prevista dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione dei giudici di merito. Oltre a respingere la richiesta, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso senza che vi sia colpa da parte dello Stato.
Le Motivazioni: la Valutazione delle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte spiega perché il diniego delle attenuanti generiche è stato legittimo. I giudici supremi hanno richiamato un principio fondamentale, rafforzato dalla riforma dell’art. 62-bis c.p. avvenuta nel 2008.
Prima di tale riforma, era prassi comune concedere le attenuanti sulla base della sola incensuratezza dell’imputato. Oggi, la legge richiede un approccio più rigoroso. Il giudice, per concedere il beneficio, non deve più limitarsi a verificare l’assenza di elementi negativi (come precedenti penali), ma deve ricercare e valorizzare elementi o circostanze di segno positivo.
In altre parole, non è sufficiente ‘non essere cattivi’; è necessario dimostrare qualcosa di ‘buono’. Questi elementi positivi possono riguardare la condotta dell’imputato prima, durante o dopo il reato, le sue condizioni di vita, il suo comportamento processuale o qualsiasi altro fattore che possa positivamente influenzare il giudizio sulla sua personalità. La Corte ha sottolineato che l’assenza di tali elementi positivi è una motivazione di per sé sufficiente e legittima per negare le attenuanti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Per la difesa, significa che la richiesta di attenuanti generiche non può essere una mera formalità, ma deve essere supportata da prove concrete e argomentazioni solide che mettano in luce aspetti positivi della personalità e della vita dell’imputato.
L’avvocato difensore ha il compito di raccogliere e presentare al giudice tutti gli elementi utili a tale scopo: un lavoro stabile, un percorso di reinserimento sociale, un’attività di volontariato, il risarcimento del danno, una sincera ammissione di colpa. Per i giudici, la pronuncia è un monito a non concedere il beneficio in modo automatico, ma a esercitare un potere discrezionale basato su una valutazione complessiva e approfondita del caso.
In definitiva, il messaggio è chiaro: le attenuanti generiche non sono un diritto, ma un beneficio da meritare attraverso elementi concreti che giustifichino una minore severità della pena.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Perché il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche quando non rileva la presenza di elementi o circostanze di segno positivo. L’assenza di questi elementi è una motivazione sufficiente per il diniego, non essendo più bastevole la semplice assenza di precedenti penali.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nel determinare tale causa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35694 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35694 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di ap di Palermo, la quale ha confermato la responsabilità in ordine al reato di cui all’ art. 6, comma 401 del 1989 per non aver ottemperato all’obbligo di presentazione presso gli uffici disposto con provvedimento DASPO dal AVV_NOTAIO e convalidato dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso con il quale lamenta il diniego circostanze attenuanti generiche.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragio dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertit modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della conce della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489)
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Il consigliere estensor,e
Il Presidente