Le attenuanti generiche non sono un diritto: l’analisi della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, non si tratta di un automatismo. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per ottenere questo beneficio non basta essere giovani o incensurati, ma occorre la presenza di elementi positivi concreti. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
Il Caso: Ricorso contro la Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Un giovane automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti previste dal Codice della Strada. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente tre vizi di motivazione: uno relativo alla prova della sua responsabilità e due incentrati sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato elementi a favore dell’imputato, come la sua giovane età, che avrebbero dovuto giustificare una riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità. I giudici hanno sottolineato come i motivi relativi alla responsabilità fossero inammissibili, in quanto non erano stati proposti nel precedente atto di appello, che si concentrava unicamente sulla richiesta di non punibilità e sulla concessione delle attenuanti.
Il cuore della decisione, però, risiede nella conferma della scelta della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche, fornendo un’importante lezione sul loro corretto inquadramento giuridico.
Le motivazioni della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente corretta e immune da vizi logici. La decisione di negare le attenuanti si basava su un’argomentazione chiara e consolidata nella giurisprudenza.
L’assenza di elementi positivi
Il punto centrale è che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In altre parole, non è il pubblico ministero a dover dimostrare l’esistenza di ragioni per non concederle, ma è l’imputato che deve poter vantare elementi favorevoli che giustifichino una mitigazione della pena.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che la giovane età dell’imputato, di per sé, non costituisce un elemento positivo tale da meritare automaticamente il beneficio.
L’impatto della Riforma del 2008
La Cassazione ha colto l’occasione per richiamare l’importante riforma dell’articolo 62-bis del codice penale, avvenuta nel 2008. Per effetto di tale modifica, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Questa precisazione legislativa ha rafforzato l’idea che le attenuanti non siano una sorta di ‘premio’ per chi non ha precedenti, ma una valutazione concreta basata su aspetti meritevoli di considerazione positiva.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso ma chiaro: le attenuanti generiche devono essere meritate e non possono essere invocate come un diritto acquisito. La sola assenza di precedenti penali o la giovane età non sono sufficienti a giustificarne la concessione. È necessario che emergano dal processo elementi concreti e positivi che delineino una personalità dell’imputato o modalità del fatto tali da rendere la pena standard eccessivamente afflittiva. Per la difesa, ciò significa che la richiesta di attenuanti deve essere supportata da argomentazioni specifiche e prove concrete, non da mere affermazioni generiche. Per l’imputato, è un monito a comprendere che la valutazione del giudice si basa su un’analisi a 360 gradi della sua condotta e personalità.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza non è più un elemento sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche.
Cosa deve valutare il giudice per concedere le attenuanti generiche?
Il giudice deve valutare la presenza di elementi o circostanze di segno positivo che vadano oltre la semplice assenza di precedenti penali o la giovane età. Deve riscontrare aspetti meritevoli che giustifichino una riduzione della pena.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9550 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
UL,
Motivi della decisione
Il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, con c Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in relaz reato di cui agli artt. 186 co.1,. co. 2 lett. c), co. 2 bis e 186 b manifestamente infondato oltre che genericoe aspecifico.
Il ricorso si poggia su tre doglianze diversamente articolate: con la pri deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di responsab dell’imputato; con fa seconda, si deduce vizio di motivazione in reazione alla man concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.; terza doglianza, si lamenta vizio di motivazione con riguardo alla prov colpevolezza dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto.
Tutti i profili di doglianza si concretano in motivi non consentiti dalla le sede di legittimità. Il primo e il terzo motivo di ricorso prospettano de generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le riferite, peraltro, a motivi di appello non proposti, essendo ratto di appello a sulla richiesta della concessione della causa di non punibilità e delle att generiche. Il secondo motivo risulta reiterativo dei motivi di appell confrontandosi con la pronunzia impugnata che, invece, reca appropria motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immun vizi logico-giuridici e omettendo di assolvere la tipica funzione di una c argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha motivatamente spiegato e rigettato la richiesta di concessione della inv attenuanti generiche evidenziando, l’assenza di elementi positivi, tale non es certamente il mero dato costituito dall’età dell’imputato. Va allora rammentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esser legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, no sufficiente il solo stato di incensurat delrimputato(Sez. 4 – n. 32872 del 0810612022’Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16 /02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibil (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuni ri nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore detta Cassa d ammende.
Così deciso in Roma iJ 21 febbraio 2024
Consigliere estensore
e
4.