Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25325 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARBONIA il 18/10/1972
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.73, com 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunq reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente – è st analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, motivazione non illogica che (al di là del modesto dato ponderale delle sostanze la finalità di spaccio fosse desumibile dalla previa suddivisione delle sosta medesime e dal ritrovamento di materiale atto alla pesatura e al confezionamento.
Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuant generiche è pure manifestamente infondato
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene preva ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsias elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circostan
attenuanti anche alla luce degli elementi rappresentati dai precedenti d prevenuto, gravato da numerosissime condanne anche per fatti della medesima
specie.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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