Attenuanti generiche: non bastano i precedenti puliti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre importanti chiarimenti sulla concessione delle attenuanti generiche, confermando un principio ormai consolidato: la sola incensuratezza non è sufficiente a giustificare una riduzione della pena. Il caso riguarda un’omissione di redditi familiari per ottenere un beneficio, ma le conclusioni della Corte hanno una portata molto più ampia, incidendo sulla valutazione complessiva della condotta dell’imputato.
Il Caso: Dichiarazione Incompleta e Condanna
Un cittadino veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 95 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia. L’accusa era quella di aver omesso di dichiarare i redditi della propria madre, convivente e inserita nel suo stesso nucleo familiare, al fine di ottenere un beneficio economico a cui, altrimenti, non avrebbe avuto diritto. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo che l’imputato fosse pienamente consapevole della composizione del nucleo familiare e delle relative risorse economiche.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Insussistenza dell’elemento soggettivo: La difesa sosteneva la mancanza di dolo, ovvero dell’intenzione di commettere il reato.
2. Errata applicazione della legge sul trattamento sanzionatorio: Si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La Decisione della Corte: Niente attenuanti generiche senza meriti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione delle argomentazioni già respinte in appello. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali.
L’Elemento Soggettivo del Reato
La Corte ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito. L’imputato aveva inserito personalmente la madre nel proprio nucleo familiare e conviveva con lei. Era quindi impossibile che non fosse a conoscenza dei redditi da lei prodotti. L’omissione, pertanto, non poteva che essere dolosa, finalizzata a rappresentare una situazione economica non veritiera per accedere al beneficio.
Il Diniego delle attenuanti generiche e la Tenuità del Fatto
Sul punto più rilevante, i giudici hanno stabilito che il fatto non poteva essere considerato di particolare tenuità, data l’importanza della variazione di reddito omessa. Riguardo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha avallato la decisione della Corte d’Appello, che le aveva negate per l’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Viene citato l’orientamento consolidato, rafforzato dalla riforma del 2008, secondo cui il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un fattore sufficiente per la concessione di questo beneficio.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, l’inammissibilità deriva dal fatto che le doglianze erano ripetitive e non si confrontavano criticamente con la logica e coerente motivazione della sentenza d’appello. In secondo luogo, nel merito, la Corte ribadisce che il giudice può negare le attenuanti generiche motivando semplicemente sull’assenza di elementi di segno positivo che possano giustificare una mitigazione della pena. Non è necessario individuare elementi negativi; è sufficiente che non emergano circostanze positive (diverse dalla mera assenza di precedenti) che rendano la pena base sproporzionata.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida un’interpretazione rigorosa dell’art. 62-bis del codice penale. Per ottenere le attenuanti generiche, non basta “non aver fatto nulla di male in passato”, ma è necessario che emergano dal processo elementi concreti e positivi sulla condotta (precedente, contemporanea o successiva al reato) o sulla personalità dell’imputato, che inducano il giudice a ritenere equa una pena inferiore a quella edittale. La fedina penale pulita è un punto di partenza, non un punto di arrivo per ottenere uno sconto di pena.
Quando si può considerare volontaria l’omissione di un reddito in una dichiarazione?
L’omissione è considerata volontaria (dolosa) quando l’imputato ha piena consapevolezza della composizione del proprio nucleo familiare e delle relative risorse economiche. Aver inserito personalmente un familiare nel nucleo e convivere con esso rende evidente la conoscenza dei suoi redditi, rendendo l’omissione intenzionale.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, e in linea con la riforma legislativa del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice deve riscontrare la presenza di elementi o circostanze di segno positivo che giustifichino una diminuzione della pena.
Perché un fatto non è stato ritenuto di ‘particolare tenuità’ in questo caso?
Il fatto non è stato considerato di particolare tenuità a causa delle modalità della condotta e dell’entità del danno. L’omissione di una variazione di reddito considerata ‘piuttosto rilevante’ ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38053 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 12.2.2025 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 95 d.pr. 30 maggio 2002 n. 115 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato formulando due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; con il secondo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e segnatamente sul diniego della concessione dell’art. 131 bis cod.pen. e delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso é nel complesso inammissibile.
Ed invero entrambe le doglianze sono reiterative delle medesime questioni dedotte con l’atto di appello senza alcun reale confronto con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata sul punto.
In ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, la Corte di merito ha rilevato che l’imputato aveva esatta contezza della composizione del proprio nucleo familiare nell’anno 2019 (anno cui era riferito il reddito familiare da computare), tenuto conto che lui stesso aveva inserito nel nucleo familiare la madre COGNOME NOME, i cui redditi da lavoro non erano stati tuttavia esposti risultando per di più l’COGNOME convivente con la madre. Da tale premessa la Corte di merito ha tratto il convincimento che l’COGNOME avesse dolosamente omesso di indicare tutte le risorse economiche del nucleo familiare considerato che il reddito effettivo non gli avrebbe consentito di ottenere il beneficio richiesto.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito con motivazione immune da contraddizioni ha posto in rilievo che il fatto non può ritenersi esiguo alla luce delle modalità della condotta e dell’entità del danno, essendosi la condotta concretizzata nell’omissione di una variazione di reddito piuttosto rilevante.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all’insussistenza di elementi di carattere positivo, facendo applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euroEuattronnilj .t . A-M 1A 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025