Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato prev dall’art.73 del d.P.R., 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati,
Il primo motivo, inerente al dedotto difetto di responsabilità in relazione contestata condotta di detenzione a fini di spaccio, è inammissibile in quan riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti arg giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruame valutato gli elementi di fatto desumibili dalle modalità di detenzione della sosta stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, dalla previa suddivisi in dosi e dalle modalità di luogo e di tempo durante il quale è avvenuto il rela sequestro (momento in cui la circolazione delle persone era limitata a caus dell’emergenza COVID).
Inammissibile è altresì il punto del secondo motivo del ricorso attinente diniego delle circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev J,,, ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsia
elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circosta attenuanti.
Anche il secondo punto del secondo motivo di impugnazione, con il quale l’imputato si è doluto del mancato contenimento del trattamento sanzionatorio, è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivaziona debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corret nell’esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fiss pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sic è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008 Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che non è necessaria una specifica dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata – come nel cas di specie – una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due i numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Del Papa, Rv. 276288).
Manifestamente infondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso e attinent alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall’art.20 cod.pen., in quanto la stessa non risulta essere stata richiesta nel corso del giu di secondo grado.
Sul punto, va difatti ricordato che l’applicabilità delle pene sostitutive bre cui all’art. 20bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo disciplina transitoria prevista dall’art. 95 del d.lgs. citato, è subordina richiesta dell’imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udien discussione; dovendosi precisare altresì che il giudice di appello non ha alc dovere di rendere edotto l’imputato circa la facoltà di richiedere l’applicazione d sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di mot la mancata applicazione (Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285630; Sez. 2, n.4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 – 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
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