Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego in Assenza di Elementi Positivi
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un aspetto cruciale nel processo penale, potendo incidere significativamente sull’entità della pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri per il loro riconoscimento, ribadendo un principio ormai consolidato: per ottenere lo sconto di pena non basta non avere elementi negativi, ma occorre la presenza di elementi positivi concreti e valorizzabili. Analizziamo insieme la decisione.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di violazione di legge e un difetto di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato la situazione personale e familiare dell’imputato. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto tale argomentazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Cosa Prevede la Legge
L’articolo 62-bis del Codice Penale regola le circostanze attenuanti generiche. La giurisprudenza, soprattutto a seguito della riforma del 2008, ha stabilito principi molto chiari in materia. In passato, uno stato di incensuratezza poteva essere sufficiente per ottenere il beneficio. Oggi non è più così.
La legge attuale richiede che il giudice individui elementi positivi specifici che possano giustificare una riduzione della pena. La semplice assenza di circostanze negative o una generica affermazione di “buona condotta” non sono più sufficienti. Il giudice, pertanto, può legittimamente negare le attenuanti motivando la sua decisione sulla base della mancanza di elementi favorevoli all’imputato.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il ragionamento dei giudici di legittimità si fonda su due pilastri principali:
1. Genericità delle Argomentazioni Difensive: Il riferimento della difesa a non meglio precisate “condizioni personali e situazione familiare” è stato considerato del tutto generico e non provato. Per ottenere le attenuanti, è necessario fornire al giudice elementi concreti e documentati che possano essere positivamente valutati.
2. Presenza di Precedenti Penali: La Corte ha evidenziato come l’imputato avesse già due precedenti penali specifici. Questo elemento, di per sé negativo, ha ulteriormente rafforzato la decisione di negare le attenuanti, rendendo la motivazione della Corte d’Appello congrua, logica e priva di vizi.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è giustificato quando mancano elementi di segno positivo e, a maggior ragione, quando esistono elementi negativi come i precedenti penali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Per la difesa, ciò significa che la richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da prove concrete e circostanze specifiche che mettano in luce aspetti positivi della personalità dell’imputato o della sua condotta post-reato. Non è più possibile fare affidamento su un passato immacolato o su vaghe considerazioni personali.
Per gli imputati, la decisione sottolinea che la valutazione del giudice è discrezionale ma non arbitraria: si basa su un’analisi rigorosa degli elementi presenti nel fascicolo processuale. L’assenza di elementi positivi è una motivazione sufficiente per il diniego, portando a una condanna più severa e, in caso di ricorso inammissibile, anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sufficiente essere incensurati per ottenere le attenuanti generiche?
No. Dopo la riforma legislativa del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Come può un giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Un giudice può legittimamente motivare il diniego delle attenuanti generiche semplicemente evidenziando l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo che possano essere valorizzati a favore dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel causare tale inammissibilità, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2892 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2892 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASORATE PRIMO il 23/12/1972
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia in ordine al reato di cui all’art. 186, corna 2, le comma 2 bis D.Igs n.285/1992. Lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pe effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022, Rv.28348901;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). La Corte di appello, in conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, e considerando, con motivazio congrua e non illogica, che era del tutto generico il riferimento della difesa a indimostr ” condizioni personali e situazione familiare” e che il ricorrente risultava gravato da precedenti specifici.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024