Attenuanti Generiche: la Cassazione Chiarisce i Limiti della Concessione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i principi consolidati in materia, chiarendo quando il diniego di tali circostanze è da considerarsi legittimo, anche di fronte a una confessione dell’imputato.
Il Fatto e il Percorso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma V, DPR 309/1990), confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un errore di diritto e un vizio di motivazione proprio in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato alcuni elementi a favore dell’imputato, meritando quindi una riduzione della pena. La questione centrale, dunque, non riguardava la colpevolezza, ma l’entità della sanzione e i criteri per la sua mitigazione.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche in Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare l’orientamento giurisprudenziale dominante in materia.
Il Principio Consolidato dopo la Riforma del 2008
I giudici hanno innanzitutto ricordato che, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale (introdotta con la legge n. 125 del 2008), il mero stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice deve, al contrario, individuare e valorizzare specifici elementi positivi che giustifichino una diminuzione di pena. In assenza di tali elementi, il diniego è pienamente legittimo e può essere motivato semplicemente evidenziando tale carenza.
La Confessione “Necessitata” non è un Elemento Positivo
Il punto più significativo della decisione riguarda la valutazione della confessione resa dall’imputato. La Corte d’Appello aveva ritenuto che tale confessione non potesse essere considerata un elemento positivo, in quanto era stata resa dopo l’arresto in flagranza di reato. In altre parole, la confessione era apparsa come una scelta “necessitata” e consequenziale all’evidenza dei fatti, piuttosto che una spontanea resipiscenza.
La Cassazione ha convalidato questo ragionamento, definendolo congruo e non illogico. Una confessione perde di valore attenuante quando non è il frutto di una revisione critica del proprio operato, ma una mera ammissione di fronte all’inevitabile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un’interpretazione rigorosa dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice non deve andare alla ricerca di ragioni per negarle, ma, al contrario, deve trovare elementi positivi concreti per concederle. La logica è quella di un beneficio che deve essere meritato attraverso condotte o circostanze che dimostrino una minore pericolosità sociale o una parziale meritevolezza dell’imputato. L’arresto mentre si commette il reato e la successiva, inevitabile ammissione dei fatti non rientrano in questa categoria.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un automatismo, neanche per gli incensurati. Per ottenere una riduzione di pena, l’imputato deve poter contare su elementi positivi e concreti, valutabili dal giudice, che vadano oltre la semplice assenza di precedenti penali. La confessione, per essere considerata tale, deve dimostrare un reale pentimento e non essere semplicemente la conseguenza di essere stati colti sul fatto. In assenza di questi presupposti, la decisione del giudice di negare le attenuanti, se correttamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. A seguito dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La sola assenza di precedenti penali è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza dell’imputato non è più, da solo, sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di ulteriori elementi positivi.
Una confessione garantisce sempre il riconoscimento delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, una confessione resa perché “necessitata e consequenziale” all’arresto in flagranza di reato non costituisce un elemento positivo meritevole di valutazione per la concessione delle attenuanti, in quanto non è espressione di un reale pentimento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se non si ravvisa un’assenza di colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME HABBAT ABDELLAH CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermat riqualificazione del fatto, la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato in ordin di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990. Lamenta vizio di violazione di legge e v motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circos segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più suffic stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, ‘Rv. 270986 Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. a Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). Tanto premesso sui pri giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità al consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la as elementi positivi valorizzabili a tal fine, e considerando, con motivazione cong illogica, che non poteva essere considerato tale il mero dato costituito dalle di confessorie rese dall’imputato, in quanto necessitate e conseguenziali all’ flagranza.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento de del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella m indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024