Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SERRACAPRIOLA il 10/03/1968
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riform della sentenza del Tribunale di L’Aquila dell’11.07.2022, ha assolto COGNOME NOME per il reato di cui alla lettera B) del capo di imputazione perché il fat non sussiste e lo ha condannato per il reato di cui all’art. 186 commi 1, 2 lett c), e 2-bis D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rideterminando la pena in anni 1 di arresto ed C 3.000,00 di ammenda.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico per la ritenuta sussistenza del reato (primo motivo), e per la mancata applicazione delle attenuanti generiche (secondo motivo).
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito e non è scandit da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (pag.4). La Corte di appello ha correttamente disatteso le prospettazioni difensive in ordine alla dubbia validità del metodo enzimatico utilizzato per l’accertamento della quantità di alcool sull’imputato, sul presupposto che il codice della strada ed il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue, lasciando al personale medico la libertà di scelta nel metodo da usare, purché sia corretta dal punto di vista scientifico (pag. 4). Tale prospettazione è in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e pertanto è priva di profili di censura (Sez. 4 n. 48637 del 11/10/2022, Rv. 283928; Sez. 4 n. 8165 del 13/02/2020, Rv. 278969; Sez. 4 n. 6497 del 09/01/2018, Rv. 272600).
Il secondo motivo inerisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (pag.5). La Corte territoriale, ha negato l’applicazione delle circostanz attenuanti generiche alla luce dell’assenza, al di fuori della mera incensuratezza, di elementi positivi valutabili a tale fine (pag. 5). Va ricordato che costitui approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con
il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/20 17 , Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). La Corte di appello, in conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.