Attenuanti Generiche: Quando l’Atteggiamento Conta Più della Fedina Penale Pulita
L’ottenimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, potendo influenzare significativamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la mera assenza di precedenti penali non è più un lasciapassare automatico per questo beneficio. La valutazione del giudice deve essere più ampia e considerare attivamente elementi positivi, penalizzando invece comportamenti negativi come la scarsa collaborazione.
La Vicenda Processuale
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato, tramite il suo legale, ha portato la questione dinanzi alla Suprema Corte, sperando in una riconsiderazione della sua posizione e, di conseguenza, in una riduzione della pena.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sposando appieno la linea argomentativa dei giudici di merito. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei criteri per la concessione delle attenuanti generiche, così come evolutisi nella legislazione e nell’interpretazione giurisprudenziale.
Oltre la Semplice Incensuratezza
Un punto centrale della pronuncia è il richiamo alla riforma del 2008, che ha modificato i presupposti dell’art. 62-bis del codice penale. Da allora, per concedere le attenuanti, non è più sufficiente constatare che l’imputato sia incensurato. Il giudice deve, al contrario, individuare e valorizzare elementi positivi e meritevoli che giustifichino una mitigazione della sanzione. L’assenza di precedenti è un dato neutro, non un merito in sé.
Gli Elementi Concreti Valutati dalla Corte
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva basato il proprio diniego su due fattori concreti e negativi:
1. L’elevato grado alcolico: Un dato oggettivo che denota una condotta potenzialmente pericolosa e irresponsabile.
2. L’atteggiamento scarsamente collaborativo: L’imputato aveva tenuto un comportamento non cooperativo durante gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria.
Questi elementi, secondo i giudici, non solo dimostravano l’assenza di meriti specifici, ma delineavano anche un profilo non meritevole del beneficio richiesto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello ‘esaustiva, logica ed in linea con la giurisprudenza di legittimità’. Non sono state ravvisate censure o vizi logici nell’argomentazione dei giudici di merito. La decisione di negare le attenuanti generiche era stata correttamente ancorata a una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, che andava oltre il semplice dato formale della fedina penale. La Cassazione ha quindi confermato che l’analisi del giudice deve basarsi su tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli relativi al comportamento tenuto durante e dopo la commissione del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Per chi si trova ad affrontare un processo penale, emerge un chiaro monito: l’atteggiamento processuale ed extra-processuale ha un peso determinante. Un comportamento collaborativo, il ravvedimento e la dimostrazione di elementi positivi della propria personalità sono essenziali per poter sperare in una riduzione di pena tramite le attenuanti generiche. Al contrario, un atteggiamento ostile o passivo, unito ad altri fattori negativi, può precludere l’accesso a questo importante beneficio, rendendo vana la sola circostanza di non avere precedenti penali. La decisione finale spetta sempre alla valutazione discrezionale del giudice, che è chiamato a personalizzare la pena in base alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, in base alla normativa vigente e all’orientamento costante della giurisprudenza, il solo stato di incensuratezza non è più ritenuto un elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti in questo caso?
Il diniego è stato motivato dall’assenza di elementi positivi da valutare e, al contempo, dalla presenza di fattori negativi come l’elevato grado alcolico riscontrato e l’atteggiamento scarsamente collaborativo tenuto dall’imputato in sede di accertamento.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/09/1993
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
(um
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 4 luglio 2023 dal Tribunale di Asti che aveva
condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del 30 aprile 1992.
2. L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. E’ principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
Sul punto, la motivazione fornita dalla Corte di appello è esaustiva, logica ed in linea con la> giurisprudenza di legittimità avendo i giudici motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l’assenza di elementi positivi all’uopo valutabili, e tenuto conto dell’elevato grado alcolico riscontrato oltre che dell’atteggiamento scarsamente collaborativo tenuto in sede di accertamento di p.g.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.