Attenuanti Generiche: la Cassazione conferma il diniego per mancata collaborazione
L’ordinanza n. 1018/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul tema delle attenuanti generiche e sui limiti del loro riconoscimento. La Suprema Corte ha stabilito che il diniego di tali circostanze è legittimo quando basato su una motivazione logica e coerente, come la totale assenza di collaborazione da parte dell’imputato, e che tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Questo caso, riguardante un’imputazione per bancarotta fraudolenta, sottolinea l’importanza del comportamento processuale ai fini della determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare, ritenendo provata la responsabilità penale dell’imputato e adeguata la pena inflitta. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non concedere una riduzione di pena, nonostante le argomentazioni presentate. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva giustificato la sua decisione evidenziando due elementi cruciali: la totale assenza di collaborazione da parte dell’imputato e la presenza di precedenti penali a suo carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato: la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è sorretta da una motivazione sufficiente, non contraddittoria e logica.
La Corte ha specificato che il motivo del ricorso era inerente al “trattamento punitivo”, un aspetto che non può essere riesaminato dalla Cassazione quando la decisione impugnata si fonda su un esame adeguato delle deduzioni difensive e su argomentazioni plausibili. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: il ruolo delle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nella natura delle attenuanti generiche. Queste non sono un diritto automatico dell’imputato, ma uno strumento che permette al giudice di adeguare la pena alla specifica gravità del fatto e alla personalità del reo. La loro concessione presuppone l’esistenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego sottolineando che dall’imputato non era emerso alcun segnale di collaborazione e che il suo passato giudiziario non giocava a suo favore. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione pienamente sufficiente e immune da vizi logici. L’assenza di collaborazione, in particolare, è un fattore che legittimamente può essere interpretato come un indice negativo della personalità dell’imputato, giustificando così una maggiore severità nel trattamento sanzionatorio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva e il comportamento processuale dell’imputato hanno un peso significativo nel processo penale. Chi aspira al riconoscimento delle attenuanti generiche deve dimostrare, attraverso elementi concreti, di meritare un trattamento sanzionatorio più mite. La semplice richiesta, priva di un fondamento fattuale che evidenzi aspetti positivi (come la collaborazione, il risarcimento del danno o la confessione), ha scarse probabilità di essere accolta.
Per gli operatori del diritto, la decisione ribadisce che i ricorsi in Cassazione non possono trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le censure devono riguardare violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione, non la semplice non condivisione delle valutazioni operate dai giudici dei gradi precedenti.
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche quando la decisione è supportata da una motivazione sufficiente e non illogica, basata su elementi concreti come la totale assenza di collaborazione dell’imputato e i suoi precedenti penali.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
Non è possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche se il motivo del ricorso riguarda la valutazione di merito del trattamento sanzionatorio e la decisione del giudice inferiore è sorretta da una motivazione logica e adeguata. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dalla Corte stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1018 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 27/05/1974
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 8 novembre che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, che lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale affermato che emerge chiaramente la totale assenza di collaborazione dell’imputato e non ricorrono altre circostanze tali da poter giustificare i riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, anche in considerazione dei precedenti penali dello stesso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.