Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26656 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.PR.309/1990, lam con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in or mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, ecc aumento di pena per i reati in continuazione.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuri
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ri adeguata, posto che la Corte territoriale, ha escluso la presenza di elementi d valutazione da trarre dal comportamento dell’imputato, che si è dato alla fuga per sot controllo degli agenti e che non ha mostrato segni di resipiscenza. Al riguardo, si rico mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimam motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.i. 23 maggio 2008, n. 92, conve modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, 125, per effetto della quale, ai fini della c della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489)
Allo stesso modo, la Corte territoriale, facendo richiamo a parametri di congru confermato l’aumento di pena, a titolo di continuazione interna, di un anno di reclus euro 4000,00 di multa.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm Così deciso in Roma il 1° marzo 2024
GLYPH Il Presidente
Il Consigliere estensore