Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE 04UWMGI) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI 01HVHIS) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME, COGNOME te n r- TT:591 r.NOME NOME ricorrono, a me zo cl :A comune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un orini° motivo violazione e falsa applicazione della disciplina del reato continuato l ex ai t. 81 cpv. cod. pen. e omessa motivazione con riferimento ai singoli aumeiti pe- la continuazione e con un secondo motivo violazione di legge e/o vizio lotivi: zionale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generic ne.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quan:D assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto sseri: vi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in se e di legittimit perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente v.a. fiati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quanto al secondo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogici mot vazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili.
I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corre:ta il’ punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito hanno dato nfatti con o, per quanto riguarda la quantificazione degli aumenti operati a titolo di continuaziork (aspetto preso in esame in entrambi gli atti di appello) che – contrariamente a ci Aanto argomentato nel primo motivo dell’appello proposto nell’interesse dell’imputato COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME affatto superato il limite del triplo (cfr. pag. 6 ove viene da o anali camente conto dell’individuazione del reato più grave).
La Corte territoriale dà poi motivatamente atto che sia la pena Der il reato più grave, sia gli aumenti di pena ex art. 81 cod, pen. calcolati nella sentenz, di primo grado non sono affatto da ritenere eccessivi e ingiustificati, se si cOnsicl :ra: a. l gravità obbiettiva di ciascuno dei reati in giudizio (trattandosi essenzialmente di numerosi furti, consumati o tentati, commessi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, con modalità che denotano indubbia capacità a delinquere, oli re che di fatti di ricettazione, sia dall’autovettura rubata utilizzata per la commis3ione dei furti -capo 8 della rubrica- sia di preziosi e comunque di oggetti di alon di vario tipo, sequestrati agli imputati); b. che si tratta di reati commessi d persone irregolari sul territorio italiano, prive di stabile occupazione tavorativa, vider tement dedite a delitti contro il patrimonio, tanto da disporre dell’auto rub ta e li nume rosi arnesi atti allo scasso; c. che tutti gli imputati risultano gravati da pi ecede
specifici, riportati nel corso del tempo con varie generalità, com ? em 3rge dagli elenchi dei precedenti dattiloscopici e dai certificati del casellario giudiziale acqui siti agli atti nel corso delle indagini preliminari; d. che tutti gli imp Atati, dich latitanti, si sono sottratti alle misure custodiali !oro applicate nel corso de present procedimento, dandosi alla fuga nonostante il dispositivo elettronico d controllo che era stato loro applicato nel disporre gli arresti domiciliari (ved riepilogo dell “situazione cautelare” relativa a ciascuno degli imputati alle pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza); e. che anche questo comportamento, SUSSE guente ai reati, obbiettivamente conferma la rilevante propensione a delinquere cei tre imputati, che hanno dimostrato, in concreto, l’assenza di qualsiasi f)rma di resipiscenza e di volontà di mutare condotta di vita.
La circostanza che il programma criminoso dei tre imputati riguarda ;se azioni predatorie commesse presso luoghi di abitazione nei quali si riten !va cl poter ricavare una adeguata refurtiva senza necessità di ricorrere alla vialenzi: alla persona non vale, secondo la logica motivazioen del provvedimento impugnato, a sminuire l’obbiettiva gravità dei fatti, alla luce delle considerazioni sop »a svilup pate.
La sentenza impugnata, dunque, opera un buon governo del principi: cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la peni3 con iplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei re 2 iti sa ellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di )ena correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia Stato ‘ispett il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri ifleciti 3ccertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si si ope surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 ckiil 24)06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
2.2. quanto al secondo motivo, il ricorso non si confronta con l’ampi i motivazione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generic le (la cui applicazione era stata invocata dai difensori principalmente facendo rife imento a dichiarazioni di natura confessoria) laddove i giudici di appello rilevano c le il quadro probatorio dettagliatamente descritto nella motivazione della sentenza di primo grado rende evidente che a carico degli imputati erano stati acquis iti, attraverso le investigazioni della polizia giudiziaria, elementi probatori 3ssol Itamente decisivi, tali da rendere nella sostanza irrilevanti eventuali ammissidni si. ccessive. E che, in ogni caso, gli elementi di fatto sopra descritti, attinenti si messi sia alla personalità degli imputati, escludono totalmente la p attenuazione della sanzione mediante il ricorso all’art. 62 bis cod. 3 ai r ?ati comssibilità di una pen, anche in
e
considerazione del fatto che dopo i reati gli imputati hanno tenuto un cc importamento processuale che deve essere valutato in termini assolutam ante negativi, evadendo dagli arresti domiciliari e venendo dichiarati latitanti.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del cotanL dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini del ‘asso Iviment dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione dune attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazion ?. tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli alti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale vaIutazione (cDsì S az. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la :ode ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con :sclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al s io negativo comportamento processuale).
Questa Corte, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, a fronte dE Ila commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio che l’apporti) confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze a tenuanti generiche, ma a condizione che – ed è questo il tema – lo stesso non sia in “semplice” fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controver$o mi’ un preciso “indicatore” di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (cfr. ex multis Sez. 1, n. 46432/20119; ez. 6 n. 11732/2012, Rv 252229; Sez. 6 n. 3018/1991, Rv 186592).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’ad, 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamciissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrentIal pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento clIE Ile spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024