Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Pesano sulla Decisione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale discrezionalità, specialmente in presenza di un imputato con una storia criminale significativa. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere come la recidiva e i precedenti penali possano precludere la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
I Fatti di Causa
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte per contestare la decisione della Corte d’Appello di Catania. I motivi del ricorso erano principalmente due: la mancata esclusione della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) e, di conseguenza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato, violando così i criteri di commisurazione della pena stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma stabilisce che le censure sollevate dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto che le questioni poste riguardassero valutazioni di fatto, già adeguatamente e correttamente esaminate dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo delle Attenuanti Generiche e della Recidiva
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché le doglianze del ricorrente non potevano essere accolte. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata priva di vizi logici o giuridici.
### Valutazione della Recidiva
La Corte d’Appello aveva correttamente collegato le violazioni attuali agli obblighi della sorveglianza speciale con i precedenti dell’imputato. Le plurime inosservanze sono state interpretate come un chiaro sintomo di una spiccata “propensione a delinquere” e di un totale disprezzo per i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Tale valutazione, secondo la Cassazione, è una corretta applicazione dei principi che regolano la recidiva e non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
### Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la decisione di non concedere le attenuanti generiche è stata confermata. La Corte ha evidenziato due ragioni principali:
1.  I numerosi precedenti penali: L’imputato aveva un curriculum criminale significativo, che includeva reati di varia natura. Questo elemento, da solo, è sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo.
2.  L’assenza di motivi validi: La difesa aveva addotto uno stato di malattia (un tumore allo stomaco) come giustificazione per le violazioni. Tuttavia, tale condizione non era mai stata provata in giudizio. Un’affermazione non supportata da prove non può essere considerata un valido motivo per ottenere una riduzione di pena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sull’applicazione della recidiva rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata. In assenza di tali vizi, la decisione del giudice di primo o secondo grado è insindacabile. Questo caso insegna che, per sperare in un trattamento sanzionatorio più mite, non basta addurre giustificazioni, ma è necessario provarle concretamente, soprattutto quando il proprio passato giudiziario depone a sfavore.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate riguardavano valutazioni di fatto già adeguatamente e logicamente esaminate dalla Corte d’Appello, e tali questioni non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Quali sono stati i motivi principali per negare le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di valide giustificazioni per le sue violazioni. In particolare, la condizione di malattia addotta dalla difesa non è mai stata provata.
Qual è stata la conseguenza economica per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6668 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6668  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello di Catania disatteso la richiesta di esclusione della recidiva e di concessione delle circostanze attenuanti generiche – non sono consentite in sede di legittimità in quanto in fatto e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici.
Invero, in ordine all’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nei confronti dell’imputato, la Corte d’Appello – con motivazione scevra da vizi logici e giuridici – ha rapportato le violazioni precedenti a quelle attuali ritenendo che le plurime inosservanze degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale siano sintomatiche di elevata propensione a delinquere di COGNOME e di spregio dei provvedimenti dell’Autorità. La Corte ha rilevato, altresì, che non è possibile applicare le circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, anche per altre tipologie di reato, unitamente all’assenza di motivi validi che giustifichino le violazioni (lo stato di malattia – per un tumore allo stomaco – peraltro non è mai stato dimostrato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.