Attenuanti Generiche: Niente Sconto di Pena se l’Evasione è una Strategia Aziendale
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale tributario: la concessione delle attenuanti generiche. Questa pronuncia chiarisce che quando l’evasione fiscale non è un episodio occasionale, ma una scelta strategica e sistematica, il giudice può legittimamente negare qualsiasi sconto di pena, anche in assenza di precedenti penali. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un’Evasione Fiscale Sistematica
Un imprenditore è stato condannato in primo e secondo grado per reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000, in particolare per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e per l’occultamento o distruzione di documenti contabili. La Corte d’Appello, pur dichiarando prescritti alcuni reati minori, aveva confermato la responsabilità penale per le condotte più gravi, rideterminando la pena in un anno e dieci mesi di reclusione.
L’imprenditore si era difeso sostenendo di aver smarrito la documentazione contabile, presentando una denuncia di smarrimento. Tuttavia, i giudici hanno considerato tale mossa un “ingenuo stratagemma”, poiché la denuncia era stata presentata solo dopo l’inizio della verifica fiscale. Inoltre, l’analisi dei conti bancari aveva permesso di ricostruire un vasto giro d’affari e il superamento delle soglie di punibilità, a fronte di una sistematica omissione degli obblighi dichiarativi.
I Motivi del Ricorso e le attenuanti generiche negate
L’imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza d’appello:
1. Errata valutazione della responsabilità: Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero travisato le prove e non avrebbero motivato adeguatamente la condanna.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava il diniego dello sconto di pena, ritenuto ingiustificato.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte: La Valutazione delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha fornito chiarimenti fondamentali su entrambi i punti sollevati dalla difesa, ribadendo principi consolidati della giurisprudenza.
Il Limite del Giudizio di Cassazione
In primo luogo, la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. I giudici di legittimità non possono riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il loro compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e completa. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una ricostruzione dei fatti precisa e dettagliata, basata su elementi concreti (documentazione bancaria, tempistica della denuncia di smarrimento), rendendo le sue conclusioni incensurabili in sede di legittimità.
I Requisiti per la Concessione delle Attenuanti Generiche
Sul punto centrale delle attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito. Dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale, non è più sufficiente la sola incensuratezza (l’assenza di precedenti penali) per ottenere la diminuzione della pena. Il giudice deve individuare elementi positivi e concreti che giustifichino un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda sulla constatazione che la condotta dell’imputato non era stata occasionale, ma rappresentava una vera e propria “strategia di impresa” volta a evadere sistematicamente il fisco. Un simile comportamento, lungi dal costituire un elemento a favore, è stato valutato come un indice negativo che depone contro la concessione di qualsiasi beneficio. Il giudice, pertanto, ha legittimamente negato le attenuanti motivando la sua decisione con l’assenza di circostanze positive e, al contrario, con la presenza di un disegno criminoso strutturato e persistente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere esercitata sulla base di una valutazione complessiva della condotta e della personalità del reo. Per i reati tributari, la sistematicità e la pianificazione dell’evasione fiscale sono elementi che ostacolano fortemente la concessione di sconti di pena. Gli imprenditori e i professionisti devono essere consapevoli che una condotta evasiva protratta nel tempo viene considerata dal sistema giudiziario come un fattore di particolare gravità, che difficilmente potrà beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Quando può essere negata la concessione delle attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice non rileva elementi o circostanze di segno positivo a favore dell’imputato. Una condotta criminale sistematica e pianificata, come un’evasione fiscale attuata come strategia d’impresa, costituisce un elemento negativo che giustifica il diniego del beneficio.
La sola assenza di precedenti penali è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. A seguito della riforma normativa del 2008 (art. 62-bis c.p.), lo stato di incensuratezza dell’imputato non è più, da solo, un elemento sufficiente per la concessione della diminuente. Il giudice deve valutare positivamente altri aspetti della condotta o della personalità del reo.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti del giudice di merito in Cassazione?
No, non è possibile. Il ricorso in Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (errore di diritto) e della logicità della motivazione. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE11 19/11/1969
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME NOME NOME ricorre per cqrssazione avverso la sentenza 1.4 quale la Corte di appello, in parziale’/della sentenza del giudice di procedere per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni limitatamente alle annualità 2010, 2011 e 2012, essendo tali fatti in epigrafe indicata, con la primo grado,Vnon doversi fiscali di cui al capo A), estinti per prescrizione, e rideterminato la pena in anni uno e mesi 10 di reclusione, in relazione all’affermazione del responsabilità per le residue condotte delittuose relative ai reati di cui agli artt. d.lgs.74/2000.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivaz in ordine all’affermazione della responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e con il secondo, difetto di motivazione in ordine al diniego d circostanze attenuanti generiche.
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riser cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabil cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di sp dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fat precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzion difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso u disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si des dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l’imputato non aveva presentato alcuna documentazione contabile commerciale e fiscale e solo successivamente aveva esibito una denuncia di smarrimento dell’intero compendio documentale. Tale dichiarazione di smarrimento era stata presentata posteriormente all’avvio della verifica fisca Pertanto il giudice a quo ha ritenuto che la tempistica della denuncia, unitamente alla sistemati omissione delle dichiarazioni fiscali, costituissero un ingenuo stratagemma per cercare d schermare l’evasione fiscale. Attraverso la documentazione bancaria acquisita presso gli istitut di credito era stato possibile ricostruire una pluralità di operazioni commerciali e accerta te superamento delle soglie di punibilità. Nè’iricorrente ha fornito giustificazioni e documentazi inerenti ai destinatari dei bonifici. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis’i; disposta il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente i stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di i della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessat n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento tAlla condotta del ricorrente che occasionale anzi espressione di una vera e propria strategia di impresa noneav elementi positivi al riguardo.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente