Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la richiesta di attenuanti generiche non può basarsi su motivi vaghi o su una semplice richiesta di rivalutare i fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Questa pronuncia offre spunti importanti sui limiti del ricorso in Cassazione e sulla discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti.
Il Contesto del Ricorso: La Richiesta di Sconto di Pena
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). In appello, la sua condanna era stata confermata. L’imputato ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere uno sconto di pena.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una ragione precisa: i motivi presentati erano generici e miravano a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, la quale opera come giudice di legittimità e non di fatto.
La Genericità dei Motivi e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il compito della Cassazione non è stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, né riconsiderare le prove. Il suo ruolo è verificare che le leggi, sia sostanziali che processuali, siano state applicate correttamente. Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto, ma ha semplicemente proposto una lettura diversa dei fatti. Questo tipo di doglianza è considerato inammissibile perché esula dalle competenze della Corte.
La Valutazione della Pericolosità e la Circostanza dell’Art. 89 c.p.
Un punto cruciale della vicenda è che all’imputato era già stata riconosciuta un’attenuante specifica: quella del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.), in ragione delle sue condizioni di salute. I giudici di merito, nel negare le attenuanti generiche, avevano basato la loro decisione sulla pericolosità sociale dell’imputato, bilanciando in modo logico e coerente gli elementi a favore e contro di lui. Secondo la Cassazione, questa valutazione era stata compiuta in modo non illogico e, pertanto, non era sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono chiare: i giudici di appello avevano fornito una giustificazione adeguata per la loro decisione. Avevano considerato le argomentazioni difensive, valutato la pericolosità del soggetto e tenuto conto che un’importante attenuante, legata al suo stato di salute mentale, era già stata applicata. Tentare di ottenere un’ulteriore riduzione di pena tramite le attenuanti generiche con un ricorso che si limitava a criticare la valutazione dei fatti senza individuare specifiche violazioni di legge si è rivelata una strategia processuale inefficace. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario presentare motivi specifici che denuncino vizi di legge e non semplici critiche sulla valutazione delle prove. La concessione delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, il cui giudizio, se logicamente motivato, difficilmente può essere messo in discussione davanti alla Suprema Corte. La pronuncia serve da monito: un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche ulteriori costi per chi lo propone.
Perché la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di attenuanti generiche?
La richiesta è stata respinta perché il ricorso è stato giudicato inammissibile. I motivi erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti, un’attività non permessa alla Corte di Cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ e ‘volto alla rivalutazione del merito’?
Significa che l’appello non indica un errore di diritto specifico commesso dai giudici precedenti, ma si limita a criticare il modo in cui hanno interpretato le prove e i fatti del caso, chiedendo di fatto un nuovo processo, cosa che la Cassazione non può fare.
Il fatto che all’imputato fosse già stata riconosciuta una ridotta capacità mentale ha influito sulla decisione?
Sì, indirettamente. I giudici di merito avevano già applicato l’attenuante per vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) a causa delle sue condizioni di salute. Nel negare le ulteriori attenuanti generiche, hanno motivato la loro scelta basandosi sulla pericolosità dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione logica e quindi non censurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
igisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla mancata applicazion delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla condanna per il rea cui all’art. 337 cod. pen., sono generici e volti alla rivalutazione, preclusa di legittimità, del merito delle scelte del trattamento punitivo che i giu appello, in linea con la sentenza di primo grado, hanno motivato c argomentazioni che rinviano anche al giudizio di pericolosità dell’imputato pre esame delle deduzioni difensive al riguardo e valorizzando, non illogicamente, circostanza che all’imputato, in ragione delle sue condizioni di salute, era applicata la circostanza di cui all’art. 89 cod. pen.;
i a, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cont condanna del b@ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presict nte