Attenuanti Generiche e Recidiva: la Cassazione fa chiarezza
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice penale. Queste circostanze, infatti, permettono di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle peculiarità del caso. Tuttavia, quando entra in gioco la recidiva, il bilanciamento diventa più complesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1062/2024) offre un’importante lezione su come questi due elementi interagiscono, stabilendo che la buona condotta processuale da sola non è sufficiente a superare un giudizio negativo sulla personalità fondato su precedenti penali.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Cagliari per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti, una fattispecie che punisce i fatti di lieve entità. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in un giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata. A sostegno della sua richiesta, ha evidenziato le sue condizioni di vita e la buona condotta tenuta durante il processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo i motivi proposti “generici e manifestamente infondati”. La decisione si fonda sul fatto che le argomentazioni dell’imputato si scontravano direttamente con la motivazione, logica e coerente, della sentenza di appello. I giudici di secondo grado avevano già valutato gli elementi portati dalla difesa (condizioni di vita e buona condotta processuale), ritenendoli però insufficienti a modificare il quadro complessivo. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il peso della recidiva sulle attenuanti generiche
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella valutazione della personalità dell’imputato. La Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che la recidiva fosse un indicatore di una personalità incline a delinquere. Secondo i giudici, gli elementi positivi offerti dalla difesa – come la buona condotta in aula – non erano abbastanza forti da “elidere” o annullare questo giudizio negativo. In altre parole, la Corte ha stabilito che per ottenere le attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva non basta un comportamento processualmente corretto, ma servono elementi più profondi e significativi che dimostrino un reale cambiamento nella personalità del reo. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi considerata completa e priva di vizi logici, rendendo il ricorso in Cassazione un tentativo infruttuoso di ottenere una nuova valutazione del merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione di merito ampiamente discrezionale del giudice, che non può essere facilmente contestata in sede di legittimità se la motivazione è adeguata. Per chi si trova ad affrontare un processo penale con precedenti, la decisione sottolinea l’importanza di fornire prove concrete e sostanziali di un cambiamento di vita, che vadano oltre la semplice correttezza processuale. La recidiva non è un ostacolo insormontabile, ma il suo peso può essere superato solo da elementi positivi di pari o superiore caratura, capaci di convincere il giudice di un effettivo percorso di ravvedimento.
È sufficiente una buona condotta processuale per ottenere le attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva?
No, secondo l’ordinanza, la buona condotta processuale, sebbene apprezzabile, non è di per sé sufficiente a superare il giudizio negativo sulla personalità derivante dalla recidiva, se non accompagnata da altri elementi significativi.
In che modo la recidiva influenza la concessione delle attenuanti generiche?
La recidiva costituisce un elemento che depone per un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato. Per ottenere le attenuanti generiche in prevalenza, è necessario presentare elementi positivi così forti da annullare o superare tale giudizio negativo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1062 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 26/09/1995
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.PR. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: le ragioni allegate a sostegno della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva si scontrano con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha ritenuto non fossero acquisiti elementi ulteriormente apprezzabili, oltre alle condizioni di vita dell’imputato e alla buona condotta processuale che, comunque, non elidevano, annullandolo, il giudizio negativo sulla personalità acclarato dalla recidiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consig : é relatore COGNOME
Il Présidente