Attenuanti Generiche: Quando la Personalità dell’Imputato Giustifica il Diniego
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che possono legittimamente portare al loro diniego, ponendo l’accento sulla valutazione della personalità dell’imputato.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava un’erronea applicazione della legge e un vizio nella motivazione della decisione impugnata, sostenendo di aver diritto a una riduzione di pena.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, lo ha dichiarato inammissibile. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati erano generici e non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, risultando quindi inefficaci.
Le Motivazioni della Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
Il punto centrale della decisione della Cassazione risiede nella validità della motivazione fornita dai giudici di merito. La mancata concessione delle attenuanti generiche era stata giustificata sulla base di due elementi di preponderante rilevanza:
1. I precedenti penali: L’imputato risultava già gravato da altre condanne.
2. La condotta specifica: Il reato per cui si procedeva era stato commesso mentre il soggetto si trovava già sottoposto a misura di custodia cautelare per altri fatti.
Questi due elementi, secondo la Corte, sono stati correttamente interpretati come indici di una “negativa personalità” dell’imputato, un fattore ostativo alla concessione del beneficio.
La Suprema Corte ha inoltre richiamato un proprio consolidato orientamento (sentenza n. 3896/2016), secondo cui il giudice di merito non è obbligato a esaminare analiticamente ogni singolo argomento difensivo a favore delle attenuanti. È sufficiente, invece, che indichi gli elementi ritenuti di maggior peso che ne giustificano il diniego. In questo quadro, anche i soli precedenti penali possono essere considerati una base sufficiente per formulare un giudizio di disvalore sulla personalità del reo e, di conseguenza, negare le attenuanti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce la notevole discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione evidenzia che la concessione del beneficio non dipende solo da aspetti positivi, ma anche e soprattutto dall’assenza di elementi negativi di particolare rilievo. La personalità dell’imputato, desunta da fattori oggettivi come i precedenti penali e le modalità della condotta, assume un ruolo cruciale. Per la difesa, ciò significa che non basta avanzare argomenti generici, ma è necessario confrontarsi specificamente con gli elementi negativi evidenziati dal giudice, cercando di dimostrarne l’irrilevanza o la non preponderanza ai fini della decisione.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando individua elementi di preponderante rilevanza negativi, come i precedenti penali o una particolare gravità della condotta, che delineano un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato.
I precedenti penali dell’imputato sono sufficienti da soli a negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione richiamato nell’ordinanza, anche i soli precedenti penali possono essere ritenuti sufficienti per negare le attenuanti, in quanto costituiscono una base valida per formulare un giudizio negativo sulla personalità del soggetto.
Cosa significa che un ricorso è “generico” e per questo inammissibile?
Significa che i motivi del ricorso non contengono una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limitano a riproporre doglianze astratte o a non confrontarsi con le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della sentenza precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI: 023I6EH) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione e vizio di motivazione con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.
Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, il quale, oltre ad essere gravato da altri precedenti, ha commesso il fatto mentre era sottoposto a custodia cautelare.
Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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