Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19333 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente ri punto di trattamento sanzioNOMErio la sentenza del Tribunale di Brindisi con cui COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15 C.d.S., con resto.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al di circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merit ivt ,,» ire giudizio dì GLYPH la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purch contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indica cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Se del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numero penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze att il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, s un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del Marigliano, Rv. 279549). Va altresì rimarcato che costituisce approdo consoli giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, d d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficien di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di app concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della negativa personalità d gravato da plurimi precedenti penali, e dalla irrilevanza della ammissione del fatto, incontestabile, sicchè non emergevano elementi suscettibili di positiva valutazione.
Il ricorrente non si confronta con l’esauriente apparato argomentativo dell impugnata, con cui erano analiticamente illustrati i fattori negativi, che non co riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen, e richiama alt di elementi positivi.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
GLYPH
Il CoOsigliere estensore
Il Presidente