Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 26/07/1993
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività de pena, sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione;
considerato, infatti, che il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dal attribuito alla personalità negativa dell’imputato, che solo nel corso del processo av ammesso le proprie responsabilità e risultava gravato da precedenti, che, benché non considerati ai fini della recidiva reiterata specifica contestata, sono stati valutati ai determinazione della pena, in quanto ritenuti dimostrativi dell’indifferenza dell’impu rispetto alle precedenti condanne;
ritenuta, peraltro, inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad u nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come ne caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/201 Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, r. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consiglier éstensore
I Presid nte