Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19/05/2016, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, per quanto ora di interesse, ha ritenuto NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen. e, per l’effetto, lo ha condanNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa, emettendo anche i consequenziali provvedimenti in ordine a quanto in sequestro. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato tale decisione, ritenendo assorbiti i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 19 in quello ex art. 23 legge n. 110 del 1975 e dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975; la Corte territoriale, per l’effetto, ha rideterminando la pena – con riferimento alle residu imputazioni – nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano state invocate essenzialmente in base alla confessione resa dall’imputato e in considerazione dello stato di incensuratezza di questi.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta serbata dall’imputato, quanto la sua allarmante personalità, quale soggetto attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste – con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive – sulla necessità, da parte della Corte territoriale, d procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzioNOMEria riservato al giudice di merito, laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure c reclamino una rivalutazione in fatto, riguardo a elementi già oggetto di
valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell’apprezzamento compiuto dal giudice impugNOME.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.