Attenuanti Generiche: Quando il Diniego del Giudice è Insindacabile?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Esse consentono al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del caso e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6183/2024, ribadisce un principio fondamentale: il diniego delle attenuanti, se supportato da una motivazione logica e coerente, non può essere messo in discussione in sede di legittimità. 
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. L’imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di secondo grado non avesse valutato adeguatamente gli elementi a suo favore. La condanna era relativa alla detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina di elevata purezza, un fatto che, secondo i giudici di merito, palesava collegamenti stabili con la criminalità organizzata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che le censure mosse dall’imputato fossero una mera riproposizione di argomenti già adeguatamente confutati dalla Corte di Appello e, soprattutto, prive di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nel ragionamento seguito dalla Corte. I giudici hanno chiarito che la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche spetta al giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
La Corte di Appello aveva infatti spiegato in modo chiaro e logico le ragioni del diniego, individuandole principalmente nella particolare gravità della condotta. La detenzione di una quantità così rilevante di cocaina purissima era stata considerata un indice inequivocabile di un inserimento strutturato in contesti di criminalità organizzata. 
La Cassazione ha inoltre ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per motivare il diniego delle attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente che si soffermi sugli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, implicitamente superando o disattendendo tutti gli altri.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Essa stabilisce che, a fronte di una motivazione esente da vizi logici evidenti, la decisione di negare tali circostanze è definitiva e non può essere rivista in Cassazione. Questo principio sottolinea come il compito della Suprema Corte non sia quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di garantire la corretta applicazione della legge e la coerenza logica del percorso argomentativo seguito dai giudici dei gradi precedenti. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che l’unica via per contestare un diniego è dimostrare una palese illogicità nella motivazione, un compito spesso arduo.
 
Quando il diniego delle attenuanti generiche non può essere contestato in Cassazione?
Il diniego delle attenuanti generiche non è contestabile in Cassazione quando la motivazione del giudice di merito è esente da manifesta illogicità e si basa su argomenti coerenti, anche se sintetici.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, potendo così disattendere o superare implicitamente tutti gli altri elementi dedotti dalle parti.
Quali sono state le conseguenze per chi ha presentato il ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6183  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identiche censure adeguatamen confutate dalla Corte di appello e generico in quanto privo di un reale confronto con motivazione resa sul punto; che, infatti, la Corte di appello ha spiegato le ragioni che h portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze generiche in ragione dell’apprezza gravità della condotta afferente alla detenzione di ingente quantitativo di sosta stupefacente del tipo cocaina di elevata purezza tale da palesare collegamenti stabili con criminalità organizzata, al contempo giudicando soccombenti, con adeguata motivazione, gli argomenti pur prospettati dalla difesa; che, infatti, la mancata concessione delle circost attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacab in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti gener prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Se Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.