Attenuanti Generiche: Fuga e Collaborazione Non Bastano, Lo Stabilisce la Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di tentato furto in abitazione, offrendo importanti chiarimenti sul riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea come alcuni comportamenti dell’imputato, quali la fuga o la collaborazione processuale, non comportino automaticamente una riduzione della pena se inquadrati in una più ampia strategia difensiva.
I Fatti del Caso: Tentato Furto e la Fuga dall’Abitazione
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per tentato furto in un appartamento. L’imputato si era introdotto nell’abitazione attraverso una finestra mentre i proprietari erano presenti. Accortisi della sua presenza, questi ultimi hanno tentato di accedere alla camera da letto in cui si era nascosto, trovando però la porta bloccata dall’interno con un pesante baule. Di fronte alla reazione dei proprietari, l’uomo si è dato alla fuga.
La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la condanna, e contro tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Il Cuore del Ricorso
Il ricorrente ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Eccessività della pena: Sosteneva che i giudici non avessero tenuto conto del suo tentativo di ‘ridurre al minimo il pregiudizio’, concretizzatosi nella fuga immediata non appena i proprietari avevano cercato di entrare nella stanza.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Lamentava che non gli fossero state concesse le attenuanti, nonostante avesse tenuto una condotta processuale collaborativa, ammettendo le proprie responsabilità e impegnandosi in un percorso riabilitativo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. I giudici hanno smontato la tesi difensiva, fornendo una lettura chiara delle azioni dell’imputato.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha evidenziato come la versione dei fatti del ricorrente fosse una pura e semplice ‘indimostrata diversa prospettazione’. L’imputato non si era fatto scrupolo di entrare in casa con i proprietari presenti, arrivando a barricare la porta. La sua successiva fuga non è stata interpretata come un atto volto a limitare i danni, ma come l’unica via per evitare di essere catturato e, potenzialmente, di rispondere di un reato più grave (come una rapina, qualora avesse affrontato i proprietari).
Sul punto cruciale delle attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale. L’atteggiamento collaborativo, come l’ammissione di responsabilità, non è di per sé sufficiente per ottenere uno sconto di pena. Esso, infatti, rientra spesso in una strategia processuale complessiva, una scelta difensiva che non equivale a un reale pentimento o a una revisione critica del proprio operato. La Corte ha ribadito che la valutazione deve essere globale e non basarsi su singoli atti estrapolati dal loro contesto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale nella valutazione della condotta dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Non è l’atto in sé (la fuga, l’ammissione) a essere determinante, ma il significato che esso assume nel contesto generale della vicenda. Se un comportamento appare dettato più dalla convenienza processuale e dal tentativo di evitare conseguenze peggiori che da un’effettiva resipiscenza, i giudici sono legittimati a non riconoscergli alcun valore ai fini della riduzione della pena. La decisione rappresenta un monito: le strategie difensive, per quanto legittime, non possono essere mascherate da segnali di ravvedimento per ottenere benefici sanzionatori.
La fuga dopo un reato può essere considerata una circostanza attenuante?
No, secondo questa ordinanza, la fuga non è un’attenuante se viene interpretata come una strategia per evitare di essere catturato o di rispondere di un reato più grave, piuttosto che come un tentativo di ridurre il danno alla vittima.
Ammettere le proprie responsabilità garantisce il riconoscimento delle attenuanti generiche?
Non necessariamente. La Corte ha stabilito che un atteggiamento processuale collaborativo, come l’ammissione di colpa, può rientrare in una strategia processuale complessiva e, di per sé, non è sufficiente per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente erano basate su una diversa e indimostrata prospettazione dei fatti e che il diniego delle attenuanti da parte della Corte d’Appello era stato correttamente motivato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31556 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’imputato impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione;
Considerato che, con il primo motivo proposto, si duole dell’eccessività del trattamento sanzionatorio, determinato al di sopra del minimo edittale, evidenziando che la quantificazione della pena non ha tenuto conto della circostanza che egli ha cercato di ridurre al minimo il pregiudizio subito dai proprietari dell’appartamento nel quale si è introdotto, fuggendo quando gli stessi avevano cercato di entrare nella camera da letto;
Rilevato che il motivo trae le mosse da una indimostrata diversa prospettazione in fatto degli avvenimenti, avendo la decisione della Corte d’appello congruamente disatteso l’analoga censura spiegata in sede di gravame osservando che l’imputato non si è in realtà fatto scrupolo di fare ingresso nell’abitazione in presenza dei proprietari, ragione per la quale aveva bloccato con un pesante baule la porta di ingresso della camera da letto, nella quale era entrato attraverso la finestra (pag. 3);
Considerato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sarebbero state illegittimamente denegate pur avendo egli avuto una condotta processuale collaborativa, ammettendo le proprie responsabilità ed assumendo l’impegno a continuare le terapie di riabilitazione intraprese;
Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché la Corte territoriale ha da un lato argomentato che il mero essersi il ricorrente dato alla fuga gli ha evitato di essere chiamato a rispondere di un delitto più grave e da un altro che un atteggiamento processuale collaborativo non consente di per sé di ottenere il riconoscimento di dette attenuanti, poiché rientra nell’ambito di una strategia processuale complessiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024