Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Soriano Calabro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 13/06/2023 dalla Corte di assise di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; sentite, nell’interesse della parte civile, NOME COGNOME, le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che hanno concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; sentite, nell’interesse del ricorrente, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 9 giugno 2022 la Corte di assise di Roma giudicava NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (artt. 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen.) e 2 (artt. 61, primo comma, n. 3, cod. pen., 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110), unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, esclusa l’aggravante della premeditazione e applicata la diminuente per il rito abbreviato, che non era stato ammesso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione.
Conseguiva a tali statuizioni la condanna dell’imputato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
Conseguiva, inoltre, a tali statuizioni il risarcimento del danno in favore delle parti civili, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio.
All’imputato, infine, veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni.
Con sentenza emessa il 13 giugno 2023 la Corte di assise di appello di Roma, pronunciandosi sull’impugnazione di NOME COGNOME, confermava la decisione impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Conseguiva a tali statuizioni la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalle parti civili, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Dalle sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che la mattina del 17 luglio 2020, NOME COGNOME uccideva NOME COGNOME, a Roma, nei pressi della sua abitazione, ubicata in INDIRIZZO, esplodendo al suo indirizzo sei colpi di una pistola calibro TARGA_VEICOLO modello TARGA_VEICOLO, recante numero di matricola NUMERO_DOCUMENTO, detenuta illegalmente, che attingevano la vittima alle spalle e alla regione ascellare, provocandone il decesso immediato.
I fatti di reato venivano accertati grazie alle dichiarazioni confessorie dell’imputato che, il giorno del delitto, si presentava presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Divino Amore, riferendo ai militari di “avere combinato un casino” e di avere ucciso un vicino di casa, NOME COGNOME, per futili motivi, indicando il luogo dove si trovava il cadavere. Dopo essersi costituito presso le
Forze dell’ordine, l’imputato consegnava spontaneamente l’arma utilizzata per uccidere la persona offesa la mattina del 17 luglio 2020, precisando che se l’era procurata clandestinamente.
Nell’immediatezza dei fatti, i militari si recavano sul luogo del delitto, provvedendo a escutere NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; quest’ultima, che era la convivente di NOME COGNOME, era stata avvisata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, due vicini di casa, che, il compagno, che aveva visto uscire dalla propria abitazione insieme all’imputato, alcuni minuti prima, era stato appena assassinato.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME, fin da subito, assumevano un rilievo significativo per lo sviluppo delle attività investigative, avendo la convivente della vittima riferito che, nella serata tra il 14 e il 15 luglio 2020, l’imputato ave patito un furto – nel corso del quale gli erano stati rubati un elevato quantitativo di stupefacenti e una cospicua somma di denaro, custoditi nel suo immobile, mentre le famiglie dell’imputato e della vittima stavano cenando assieme nell’abitazione di quest’ultima -, che gli aveva creato uno stato di agitazione, tanto è vero che, accortosi della scomparsa dei beni, il ricorrente aveva coinvolto il compagno nella disperata ricerca di immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona allo scopo di individuare gli autori della sottrazione, peraltro mai denunciata alle Forze dell’ordine. La ricerca frenetica di elementi utili a individuare gli autori del furto era proseguita anche nei giorni successivi alla sparizione, con il coinvolgimento del cugino del ricorrente, NOME COGNOME detto “NOME“.
Nel prosieguo delle indagini, si procedeva a escutere NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali ultimi, come detto, avevano avvertito NOME COGNOME dell’uccisione del convivente, le cui dichiarazioni si rivelavano decisive per ricostruire la sequenza degli accadimenti criminosi, conclusasi con l’assassinio di NOME COGNOME.
Veniva, inoltre, disposto un servizio di intercettazione che coinvolgeva alcuni soggetti vicini all’imputato e alla vittima, tra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Gli esiti di tali operazioni consentivano di ricostruire il contesto, personale e criminale, nel quale era maturata la decisione del ricorrente di uccidere NOME COGNOME, la mattina del 17 luglio 2020.
Sulla scorta di questi accertamenti processuali si riteneva di individuare la causale dell’omicidio di NOME COGNOME nel furto di un elevato quantitativo di stupefacenti e di una cospicua somma di denaro, avvenuto all’interno dell’abitazione di NOME COGNOME, tra il 14 e il 15 luglio 2020, mentre le famiglie COGNOME e COGNOME stavano cenando insieme. Lo stupefacente e la somma di denaro erano custoditi dall’imputato nella sua abitazione, nell’interesse di alcuni
esponenti della criminalità organizzata di matrice ‘RAGIONE_SOCIALE collegati a un cugino – il già citato NOME COGNOME detto “NOME” -, con cui il ricorrente intratteneva risalenti e consolidati rapporti.
Di questo furto, COGNOME, fin da subito, sospettava la vittima, ritenendola coinvolta, quale basista, nell’organizzazione dell’attività delittuosa, eseguita durante l’assenza dell’imputato dalla sua abitazione, che, secondo il ricorrente, era stata provocata intenzionalmente dalla persona offesa, con l’invito a cena durante il quale si verificava la sottrazione controversa.
L’assassinio di NOME COGNOME, dunque, costituiva un atto di ritorsione effettuato dall’imputato in danno della vittima, per punirla del furto subito, che aveva messo il ricorrente in difficoltà con i soggetti nell’interesse dei quali deteneva, presso la sua abitazione, la partita di stupefacente e le somme di denaro sottrattegli. L’omicidio, al contempo, avrebbe messo NOME COGNOME al riparo da possibili vendette degli esponenti della criminalità organizzata ‘RAGIONE_SOCIALE dei quali aveva violato la fiducia, subendo inopinatamente il furto.
Queste conclusioni si ritenevano ulteriormente corroborate dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, secondo cui il ricorrente, che conosceva personalmente, custodiva una partita di stupefacente e una cospicua somma di denaro per conto della RAGIONE_SOCIALE, all’interno della sua abitazione.
Si muovevano, infine, nella stessa direzione probatoria gli esiti delle captazioni eseguite nei confronti da NOME COGNOME, un esponente di spicco della criminalità organizzata albanese, effettuate con il sistema “Sky Ecc”, che erano state acquisite mediante rogatoria internazionale presso l’autorità giudiziaria francese, dalle quali emergeva che NOME COGNOME era stato assassinato per uno sgarbo effettuato al ricorrente, collegato all’ambiente del traffico di sostanze stupefacenti.
In questa cornice probatoria, la Corte di assise di appello di Roma riteneva corretto l’inquadramento delle ipotesi delittuose contestate ai capi 1 e 2, risultando dimostrato che NOME COGNOME, la mattina del 17 luglio 2020, si era presentato presso l’abitazione di NOME COGNOME armato della pistola TARGA_VEICOLO utilizzata per ucciderlo, con la conseguenza che non era dubitabile che la determinazione criminosa dell’imputato si era formata nel momento in cui si era recato presso l’abitazione della vittima.
Tuttavia, da tali elementi probatori, non era possibile desumere la sussistenza di un atteggiamento premeditato, risalente al momento in cui COGNOME aveva sospettato del coinvolgimento di NOME COGNOME, quale basista, nel furto subito. Il compendio probatorio, infatti, non consentiva di affermare che
l’imputato volesse punire COGNOME per il suo coinvolgimento nel furto, tanto è vero che, fin da subito, coinvolgeva la vittima nella ricerca di elementi che gli consentissero di individuare gli autori della sottrazione.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l’imputato NOME COGNOME veniva condannato alle pene di cui in premessa.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME, a mezzo degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorreva per cassazione, sponendo ventidue censure difensive.
Occorre, in proposito, premettere che, nell’atto di impugnazione in esame, venivano numerati ventitrè motivi di ricorso, ma veniva omessa l’esposizione della diciannovesima doglianza, che, conseguentemente, risultando integralmente pretermessa, non deve essere esaminata in questa sede processuale.
Tanto premesso, occorre prendere le mosse dal primo, dal terzo, dal quarto, dal ventesimo, dal ventunesimo, dal ventiduesimo e dal ventitreesimo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di assise di appello di Roma dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione si imponeva alla luce della sua giovane età e dell’atteggiamento di collaborazione processuale manifestato da COGNOME, che, nella stessa giornata dell’omicidio, si presentava spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Divino Amore, confessando di avere ucciso NOME COGNOME e consentendo l’immediata ricostruzione degli accadimenti criminosi.
Con il secondo, il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo di ricorso, dei quali si impone una disamina unitaria, afferendo tali doglianze al disvalore dei reati di cui ai capi 1 e 2, incidente sul giudizio dosimetrico formulato nei confronti di NOME COGNOME, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che si ritenevano indispensabili per collegare l’imputato all’ambiente ‘ndranghetistico legato al traffico di stupefacenti. Le accuse di COGNOME, infatti, erano intrinsecamente contraddittorie e non erano corroborate da riscontri probatori estrinseci, com’era evidente dalle incertezze manifestate dal collaborante durante il riconoscimento dell’imputato, effettuato nel giudizio di primo grado.
Con il quinto, il sesto, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, di
cui si impone un esame congiunto, afferendo tali censure al disvalore dei reati contestati ai capi 1 e 2 e all’eccessività dosimetrica della pena irrogata a COGNOME, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che consentivano di ritenere attendibili le dichiarazioni rese dalla convivente della vittima, NOME COGNOME, la cui contraddittorietà inficiava il suo resoconto, non consentendo di utilizzare la sua testimonianza per individuare il movente dell’omicidio oggetto di vaglio.
Con il settimo, l’ottavo motivo e il dodicesimo motivo di ricorso, di cui si impone una disamina unitaria, per le stesse ragioni delle precedenti doglianze, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano di ritenere attendibili le dichiarazioni confessorie di COGNOME, relativamente al movente dell’omicidio, pur avendo l’imputato, più volte, modificato la sua versione dei fatti senza spiegare le ragioni di tali divergenze espositive, che non permettevano di ricostruire la causale del delitto sulla base delle sue, ondivaghe, ammissioni di responsabilità, rispetto alle quali non assumeva un rilievo decisivo la circostanza che il ricorrente si era costituito spontaneamente la mattina del 17 luglio 2020.
Con il sedicesimo, il diciassettesimo e il diciottesimo motivo di ricorso, anch’essi esaminati congiuntamente, riguardando il giudizio dosimetrico compiuto nei giudizi di merito, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere utilizzabili le intercettazioni eseguite nei confronti di NOME con il sistema “Sky Ecc”, che erano state acquisite mediante una rogatoria internazionale attivata illegittimamente e, in ogni caso, non potevano essere valutate nella direzione probatoria recepita nei giudizi di merito.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
In via preliminare, occorre soffermarsi sulla questione ermeneutica, sottesa a tutte le censure difensive prospettate nell’interesse di NOME COGNOME, relativa al rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di appello.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di assise di appello di Roma nei confronti di COGNOME – che è conforme a quello formulato nella sentenza emessa il 9 giugno 2022 dalla Corte di assise di Roma -, occorre tenere conto dell’unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, COGNOME, Rv. 237207 – 01).
Questi provvedimenti decisori, infatti, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che, sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata, la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della pronuncia di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di COGNOME allo scopo di evidenziarne l’incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamate il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 10613 del 01/02/2002, COGNOME, Rv. 221116 01).
Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa il 9 giugno 2022 dalla Corte di assise di Roma devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Roma il 13 giugno 2023, componendo i due provvedimenti un percorso argomentativo unitario rispetto al giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di NOME COGNOME per reati di cui ai capi 1 e 2. Tale percorso, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici della Suprema Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la strutt giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a
quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, COGNOME, Rv, 236181 – 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, COGNOME, Rv. 192250 – 01).
In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relatíonem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali, di volta in volta, considerati dal giudice di secondo grado (tra le altre, Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265827 – 01; COGNOME, Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258529 – 01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258357 – 01).
Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di assise di appello di Roma per relationem, nelle ipotesi di conformità per punti e per capi della decisione, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, si deve rilevare che, nel nostro sistema, deve ritenersi comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti – certamente ricorrenti nel nostro caso – canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto de procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, NOME, Rv. 261839 –
01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252 – 01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, COGNOME, Rv. 238674 – 01).
Tanto premesso, deve anzitutto evidenziarsi che, nel ricorso depositato dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, venivano numerati ventitré motivi di ricorso, ma veniva omessa l’esposizione della diciannovesima doglianza.
Si consideri, in proposito, che, a pagina 26 dell’atto di impugnazione in esame, tra il motivo di ricorso indicato con il numero 18 e il motivo di ricorso indicato con il numero 20, non veniva esposta alcuna ulteriore doglianza, con la conseguenza che risulta omessa la trattazione della censura difensiva che, secondo l’ordine seguito dai difensori del ricorrente, avrebbe dovuto essere contrassegnata dal numero 19.
Tale omissione espositiva rende evidente che non ci si dovrà confrontare con il diciannovesimo motivo del ricorso in esame, che risulta integralmente pretermesso dai difensori di NOME COGNOME.
Passando, pertanto, a considerare le singole censure difensive, devono ritenersi infondati il primo, il terzo, il quarto, il ventesimo, il ventunesimo, ventiduesimo e il ventitreesimo motivo di ricorso, di cui si impone un esame congiunto.
Con queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di assise di appello di Roma dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione si imponeva alla luce della sua giovane età e dell’atteggiamento di collaborazione processuale manifestato da NOME COGNOME, che, nella stessa giornata dell’omicidio, si presentava spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Divino Amore, confessando di avere ucciso NOME COGNOME e consentendo l’immediata ricostruzione degli accadimenti criminosi.
Osserva, in proposito, il Collegio che la pena irrogata a NOME COGNOME, quantificata in diciotto anni di reclusione, risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di assise di appello di Roma, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei delitti contestati al ricorrente ai capi 1 e 2, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dal suo difensore, tenuto conto della particolare efferatezza dell’assassinio di NOME COGNOME, contro il quale l’imputato esplodeva, da
distanza ravvicinata, sei colpi di una pistola, detenuta clandestinamente, che ne provocavano la morte immediata.
Queste conclusioni, dunque, traevano origine da una verifica giurisdizionale adeguata alle emergenze processuali, che teneva conto dell’elevatissimo disvalore della vicenda criminosa sottoposta alla cognizione della Corte territoriale e delle modalità con cui le condotte illecite contestate ai capi 1 e 2 venivano commesse da COGNOME.
L’elevatissimo disvalore dell’aggressione armata posta in essere da COGNOME in danno della vittima e il contesto nel quale maturava la determinazione criminosa del ricorrente – collegato all’ambiente della criminalità organizzata attiva nel traffico di sostanze stupefacenti – rende recessivi sia la giovane età dell’imputato sia le sue dichiarazioni confessorie, alle quali doveva attribuirsi un rilievo meramente utilitaristico.
Appaiono, in proposito, pienamente condivisibili le conclusioni esplicitate dalla Corte di assise di appello di Roma, che, a pagina 8 della sentenza impugnata, richiamando la decisione di primo grado, evidenziava che il comportamento di COGNOME era connotato da intenti eminentemente utilitaristici, avendo «preordinato l’omicidio, lungi dall’essere stato mosso da un irrefrenabile moto d’impeto, al fine di rendere pubblica l’esecuzione di colui che si è trovato tragicamente nella posizione di capro espiatorio e allontanare così da sé ogni sospetto di responsabilità anche solo per negligenza per la sottrazione del carico di droga e del bottino affidati alla sua custodia ».
Le connotazioni utilitaristiche del comportamento dell’imputato, dunque, imponevano di escludere la concessione delle attenuanti generiche, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che non attribuisce rilievo decisivo alla confessione giudiziale ai fini della concessione della mitigazione circostanziale invocata, secondo cui: «In tema di circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una “rilevanza mediata” al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effetti incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria» (Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108 – 01).
3.1. Si consideri ulteriormente che le finalità utilitaristiche delle, sia pur parziali, ammissioni di responsabilità di NOME COGNOME assumevano un rilievo ancora più negativo per l’assenza di connotazioni di resipiscenza nel suo comportamento processuale, che appariva ulteriormente ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Appare, ancora una volta, opportuno richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui, in linea con quanto affermato nella pronuncia di primo grado, si evidenziava che la particolare riprovevolezza del comportamento di COGNOME era dimostrata dall’atteggiamento assunto dopo l’esecuzione dell’omicidio, non avendo il ricorrente «mai mostrato alcun reale pentimento, né alcun comportamento che possa essere interpretato come un ravvedimento, una reale presa d’atto della mostruosità del delitto commesso e delle ferite irrimediabilmente inferte ai superstiti, né dentro né fuori dalla sede del dibattimento ».
La necessità di un giudizio complessivo sull’atteggiamento processuale dell’imputato – e che impediva la concessione delle invocate attenuanti generiche, tenuto conto delle finalità utilitaristiche della confessione di COGNOME e dell’assenza di un atteggiamento di resipiscenza – è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l’esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza» (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 271454 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In materia di attenuanti generiche, tra i positivi elementi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato rientrano la confessione spontanea del colpevole e il corretto comportamento processuale o la collaborazione prestata nelle indagini ed ogni altra situazione di manifesto ravvedimento, quando non sia configurabile l’attenuante del ravvedimento operoso. Tuttavia il giudice di merito può escludere la positiva valenza di tali elementi e negare l’applicazione delle attenuanti generiche, non soltanto quando essi siano contrastati da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa o sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo» (Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, COGNOME, Rv. 187671 – 01).
3.2. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del primo, del terzo, del quarto, del ventesimo, del ventunesimo, del ventiduesimo e del ventitreesimo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.
Parimenti infondati devono ritenersi il secondo, il tredicesimo, il
quattordicesimo e il quindicesimo motivo di ricorso, di cui si impone un esame congiunto, afferendo tali censure difensive al disvalore dei fatti di reato di cui ai capi 1 e 2, incidente sul giudizio dosimetrico formulato nei confronti di COGNOME
Con queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell’imputato dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che si ritenevano indispensabili per collegare il ricorrente all’ambiente ‘ndranghetistico legato al traffico di stupefacenti, nel cui contesto maturava la decisione di uccidere la vittima.
Osserva il Collegio che, come evidenziato nei paragrafi 3 e 3.1, cui si rinvia, il giudizio di responsabilità censurato traeva il suo fondamento dalle dichiarazioni confessorie di NOME COGNOME, che, la mattina del 17 luglio 2020, si presentava spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Divino Amore, confessando di avere ucciso NOME COGNOME e consentendo, in questo modo, la ricostruzione dei reati contestati ai capi 1 e 2.
In questo, incontroverso, contesto probatorio, si inserivano le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, secondo cui il ricorrente custodiva una partita di stupefacente e una cospicua somma di denaro per conto della RAGIONE_SOCIALE, all’interno della sua abitazione, ubicata a Roma. Il collaborante COGNOME, tra l’altro, affermava di avere conosciuto personalmente l’imputato, tra il 2015 e il 2019, corroborando ulteriormente la ricostruzione dei fatti di reato effettuata dalla Corte di merito, che inserivano l’episodio omicidiario nel contesto della criminalità organizzata legata al traffico di stupefacenti.
Né l’attendibilità del collaborante NOME può ritenersi compromessa dalle modalità con cui si svolgeva il riconoscimento dell’imputato, nell’udienza svoltasi davanti alla Corte di assise di Roma, atteso che tale attività ricognitiva veniva effettuata mediante collegamento telematico da un sito riservato, che rendeva difficoltoso l’incombente processuale, che comunque si concludeva con esito positivo, avendo il propalante riconosciuto l’imputato, ancorché dopo un’iniziale esitazione.
In questa cornice probatoria, deve rilevarsi che le modalità con cui la Corte territoriale valutava le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME peraltro rilevanti ai soli fini dell’individuazione del movente dell’assassinio, appaiono esenti da discrasie motivazionali e rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva
delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, com’è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l’uno aspetto influenza necessariamente l’altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all’attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato – il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, COGNOME, Rv. 236151 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276676 – 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348 – 01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, COGNOME, Rv. 244541 – 01).
Non può, infine, non rilevarsi che le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all’espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell’obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio giurisdizionale; obbligo motivazionale che appare pienamente rispettato nel caso di specie, essendosi valutate le propalazioni di NOME COGNOME, esclusivamente rilevanti ai fini dell’individuazione della causale dell’omicidio, non isolatamente ma in correlazione con l’intero compendio probatorio.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondo, del tredicesimo, del quattordicesimo e del quindicesimo motivo di ricorso, valutati congiuntamente.
5. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il quinto, il sesto, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, afferendo tali censure al disvalore dei reati contestati ai capi 1 e 2 e all’eccessività dosimetrica della pena irrogata a COGNOME.
Con queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che consentivano di ritenere attendibili le dichiarazioni rese dalla convivente della vittima, NOME COGNOME, la cui contraddittorietà inficiava il suo narrato, non permettendo di utilizzare la sua testimonianza per individuare il movente dell’omicidio in esame.
L’assunto difensivo, invero, è smentito dalle emergenze probatorie, dovendosi evidenziare che, sin dall’immediatezza dei fatti, NOME COGNOME si mostrava collaborativa con gli investigatori, chiarendo che era stata avvisata da due vicini di casa, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che il compagno era stato appena ucciso, dopo che lo aveva visto uscire di casa, qualche minuto prima, insieme all’imputato.
La stessa COGNOME precisava che tra la sua famiglia e quella di COGNOME esistevano rapporti di amicizia consolidati, tanto è vero che, in più occasioni, i due nuclei familiari avevano trascorso momenti di convivialità, come quello della serata tra il 14 e il 15 luglio 2020, in cui si era verificato il furto d stupefacente e del denaro controverso.
Né queste dichiarazioni venivano smentite nel prosieguo delle indagini preliminari, venendo, al contrario, corroborate delle intercettazioni eseguite nei confronti della stessa COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME. Gli esiti di tali captazioni, infatti, corroboravano ulteriormente le dichiarazioni di NOME COGNOME – e, a monte, quelle confessorie dell’imputato – e consentivano di ricostruire il contesto nel quale era maturata la decisione del ricorrente di uccidere COGNOME la mattina del 17 luglio, che traeva origine dal sospetto che la vittima fosse il basista del furto avvenuto tra il 14 e il 15 lugli 2020.
Di questo furto, come riferito senza tentennamenti da NOME COGNOME l’imputato sospettava il convivente, ritenendolo coinvolto nell’organizzazione di tale attività delittuosa, eseguita durante l’assenza del ricorrente dall’abitazione, che era stata provocata – secondo quanto ipotizzato dallo stesso – d’intesa con gli autori della sottrazione. Le dichiarazioni di NOME COGNOME, dunque,
confermavano l’ipotesi accusatoria secondo cui l’assassinio rappresentava una ritorsione effettuata dall’imputato in danno della vittima, per punirla del furto, che lo aveva messo in difficoltà con i soggetti nell’interesse dei quali custodiva, presso la sua abitazione, lo stupefacente e la somma di denaro rubati tra il 14 e il 15 luglio 2020.
Le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, del resto, venivano corroborate da numerose fonti testimoniali, che confermavano la ricostruzione fornita dalla convivente della vittima, come evidenziato a pagina 7 della sentenza impugnata, in cui si rappresentava che era stato ricostruito in termini rigorosi «il contesto in cui è maturato l’omicidio », attraverso «un serio scrutinio di credibilità dell signora NOME COGNOME e di attendibilità delle sue dichiarazioni e delle deposizioni testimoniali di conferma ».
Quanto, in particolare, alla fase concomitante all’omicidio, occorre richiamare le già citate testimonianze di NOME COGNOME e NOME COGNOME, due vicini di casa, che, nell’immediatezza dei fatti, avvisavano NOME COGNOME che il compagno era stato appena ucciso ed era riverso a terra, a breve distanza dall’abitazione della coppia.
Quanto, invece, ai rapporti di abituale frequentazione esistenti tra le famiglie COGNOME e COGNOME, occorre richiamare le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che confermavano l’esistenza di rapporti di amicizia consolidati tra i due nuclei familiari.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del quinto, del sesto, del nono, del decimo e dell’undicesimo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.
Dall’infondatezza delle doglianze precedenti discende l’infondatezza del settimo, dell’ottavo motivo e del dodicesimo motivo di ricorso, di cui si impone un esame congiunto, per le stesse ragioni esposte con riferimento alle precedenti dog I ia n ze.
Con queste censure si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano di ritenere attendibili le dichiarazioni confessorie di COGNOME, relativamente al movente dell’omicidio, pur avendo l’imputato, più volte, modificato la sua versione dei fatti senza spiegare le ragioni di tali divergenze espositive, che non consentivano di ricostruire la causale del delitto sulla base delle sue, ondivaghe, ammissioni di responsabilità, rispetto alle quali non assumeva un rilevo decisivo la circostanza che il ricorrente si era costituito spontaneamente la mattina del 17 luglio 2020.
Deve, in proposito, rilevarsi che NOME COGNOME ha sempre mantenuto costante il nucleo essenziale delle sue dichiarazioni confessorie, rappresentando di essere l’autore dell’assassinio di NOME COGNOME, commesso con una pistola TARGA_VEICOLO, detenuta illegalmente, che consegnava spontaneamente ai Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore, presso la quale si costituiva lo stesso giorno dell’omicidio.
In questa, incontroversa, cornice, in linea con quanto si è evidenziato nei paragrafi 3 e 3.1, cui si rinvia ulteriormente, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, che afferma l’ininfluenza di un resoconto confessorio ambiguo – limitato, peraltro, al movente dell’omicidio di COGNOME – di cui sia accertata l’inattendibilità e l’incoerenza con gli altri dat processuali, relativi alla credibilità intrinseca del dichiarante e alla valenz probatoria del nucleo essenziale delle sue propalazioni.
Non può, invero, non rilevarsi che le eventuali incoerenze delle dichiarazioni confessorie dell’imputato, quand’anche concretizzanti una ritrattazione processuale parziale, non possono assumere, in quanto tali, un rilievo idoneo a escludere la rilevanza delle ammissioni di responsabilità, conformemente alla giurisprudenza, risalente e insuperata, della Suprema Corte, secondo cui: «La ritrattazione non costituisce elemento in grado di escludere l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché risulti l’assoluta inattendibilità delle “controdichiarazioni”» (Sez. 6, 7627 del 31/01/1996, COGNOME, Rv. 206583 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 35680 del 30/05/20197Giaselli, Rv. 188117 – 01; Sez. 1, n. 8756 del 23/01/1991, COGNOME, Rv. 276693 – 01).
Tale risalente principio veniva successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui, di per sé sola, la ritrattazione, totale o parziale, delle precedenti dichiarazioni confessorie «non costituisce elemento in grado di escludere l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni del mutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l’assoluta inattendibilità delle “controdichiarazioni”» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271252 01).
Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di NOME COGNOME, alla luce dell’attendibilità del nucleo essenziale delle sue dichiarazioni confessorie, derivava da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato da parte della Corte di assise di appello di Roma, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite ascritte all’imputato e · del
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compendio probatorio sulla base del quale veniva ritenuto responsabile dell’assassinio di NOME COGNOME.
Senza considerare, per altro verso, che la mancata o l’erronea individuazione della causale dell’omicidio della persona offesa non vale, ex se, a inficiare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema azioni omicidiarie, secondo la quale: «L’assenza di movente dell’azione onnicidiaria è irrilevante ai fini dell’affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azione all’imputato; né il mancat accertamento del movente può risolversi nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell’azione» (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del settimo, dell’ottavo motivo e del dodicesimo motivo di ricorso, che si sono esaminati congiuntamente.
Devono, infine, ritenersi inammissibili il sedicesimo, il diciassettesimo e il diciottesimo motivo di ricorso, anch’essi esaminati congiuntamente, censurando il giudizio dosimetrico compiuto nei giudizi di merito.
Con queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere utilizzabili le intercettazioni eseguite nei confronti di NOME con il sistema “Sky Ecc”, che erano state acquisite mediante una rogatoria internazionale attivata illegittimamente e non potevano essere valutate nella direzione probatoria recepita nei giudizi di merito.
Osserva, in proposito, il Collegio che l’assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, assumendo le captazioni eseguite nei confronti di NOME COGNOME un valore probatorio assolutamente marginale rispetto alla ricostruzione della causale dell’omicidio di NOME COGNOME, su cui convergevano gli elementi probatori richiamati nei paragrafi 3, 3.1, 4 e 5, cui si deve rinviare, che non consentivano di attribuire un rilievo decisivo o comunque significativo alle intercettazioni in questione, dalle quali, ai fini della conferma del giudizio d responsabilità censurato, si deve prescindere.
A tali, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che le doglianze relative alle captazioni delle comunicazioni di NOME, a fronte di una doppia conforme giurisdizionale, venivano prospettate, per la prima volta, con il ricorso
per cassazione, in violazione del disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale: «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello».
Non può, in proposito, non richiamarsi, a sostegno dell’inammissibilità delle doglianze prospettate con riferimento alle captazioni in esame, il seguente arresto giurisprudenziale: «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità» (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, COGNOME, Rv. 281665 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217 – 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, COGNOME, Rv. 237207 – 01; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, COGNOME, Rv. 236130 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del sedicesimo, del diciassettesimo e del diciottesimo motivo di ricorso settimo, esaminati congiuntamente.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue a tali statuizioni il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, atteso che le doglianze prospettate nell’interesse di NOME COGNOME, pur variamente articolate, riguardavano esclusivamente l’eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, che non consente il riconoscimento delle pretese avanzate in questa sede.
A sostegno di queste conclusioni occorre richiamare il principio di diritto, che, ai presenti fini, occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Non è consentito l’intervento della parte civile nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l’intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell’imputato le relative spese» (Sez. 1, n. 5116 del 11/06/2018,
COGNOME, Rv. 274935 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, COGNOME, Rv. 254525 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta la richiesta delle parti civili di condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio.
Così deciso il 25 giugno 2024.