Attenuanti Generiche: Quando la Confessione Tardiva Non Basta
L’applicazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti rappresentano due dei momenti più delicati del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del sindacato di legittimità in materia, chiarendo in quali casi non possono essere concesse le attenuanti generiche, anche in presenza di una confessione. La decisione sottolinea come la discrezionalità del giudice di merito sia ampia, ma sempre vincolata a una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di minaccia continuata in concorso, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione affidandosi a un unico motivo, con cui lamentava sia l’eccessiva quantificazione della pena sia, soprattutto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato elementi favorevoli all’imputato, come la sua confessione.
La Decisione della Suprema Corte e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si articola su due pilastri fondamentali: il primo riguarda l’insindacabilità della graduazione della pena in sede di legittimità, se correttamente motivata; il secondo, più specifico, analizza le ragioni che giustificano il diniego delle attenuanti generiche.
La Graduazione della Pena: un Potere Discrezionale del Giudice
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, esercitato in base ai criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo), non è censurabile in Cassazione se la motivazione non è palesemente illogica o frutto di mero arbitrio. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva giustificato la pena inflitta evidenziando elementi negativi quali:
* Le modalità della condotta, ritenute molto gravi e pericolose.
* L’intensità del dolo.
* La significativa capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi numerosi e specifici precedenti penali.
Di fronte a una motivazione così strutturata, ogni tentativo di ottenere una ‘nuova valutazione’ in Cassazione è destinato a fallire.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Confessione e Gravità del Fatto
Il punto centrale della pronuncia riguarda le attenuanti generiche. La Corte di Appello le aveva negate sulla base di due considerazioni, ritenute corrette e sufficienti dalla Cassazione:
1. La tardività della confessione: la dichiarazione confessoria dell’imputato non poteva essere valorizzata positivamente perché era intervenuta solo dopo l’acquisizione di prove decisive sulla sua responsabilità. Una confessione, per avere valore attenuante, deve rappresentare un contributo utile e tempestivo all’accertamento dei fatti, non una mera presa d’atto dell’inevitabile.
2. La gravità del fatto: il reato commesso è stato giudicato grave in ragione delle specifiche modalità della condotta.
Il giudice, nel suo giudizio complessivo, ha ritenuto che questi elementi negativi prevalessero su ogni possibile fattore positivo, giustificando così il mancato riconoscimento del beneficio.
Le Motivazioni Giuridiche della Cassazione
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Non è necessario prendere in esame ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato, ma basta fornire una motivazione coerente che spieghi il bilanciamento effettuato. In questo caso, la valutazione della confessione come ‘tardiva’ e la considerazione della gravità del fatto sono state ritenute motivazioni più che adeguate a sostenere la decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la strategia difensiva basata sulla richiesta di una pena più mite o delle attenuanti ha poche speranze di successo in Cassazione se non si è in grado di dimostrare un vizio logico o una palese violazione di legge nella motivazione dei giudici di merito. In secondo luogo, chiarisce che la confessione non è un ‘passaporto’ automatico per ottenere le attenuanti generiche. La sua valenza è strettamente legata al contesto processuale: una confessione resa quando le prove sono già schiaccianti perde gran parte del suo valore e non obbliga il giudice a concedere una riduzione di pena. La valutazione del giudice rimane sovrana, purché ancorata ai fatti e alla legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le questioni sollevate, relative alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica, congrua e priva di vizi, rendendo impossibile un nuovo esame in sede di legittimità.
Una confessione garantisce sempre l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No. Secondo questa ordinanza, una confessione non può essere valutata positivamente ai fini della concessione delle attenuanti se interviene dopo che sono già state acquisite prove decisive della colpevolezza. Il suo valore è minimo se non fornisce un contributo utile e tempestivo alle indagini.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche in questo caso?
Il giudice ha basato il suo diniego su due elementi principali: la tardività della confessione dell’imputato, avvenuta quando la sua responsabilità era già provata, e la particolare gravità del fatto, desunta dalle modalità con cui il reato era stato commesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30219 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 81, comma 2, e 612 cod. pen. (fatto commesso in Udine il 1 agosto 2017);
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruame disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimit comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 55 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto corretta e congrua la pena irrogata all’imputato, risultan modalità della condotta molto gravi e pericolose, il dolo intenso e la capacità a delinquere, come desumibile da plurimi e specifici precedenti penali, significativa), e tenuto conto della consolid giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti dec o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione c:onfessoria dell’imput non potesse essere valorizzata al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del fatto che la stessa era intervenuta dopo l’acquisizione di prove della su responsabilità e che, inoltre, il fatto era grave in ragione delle modalità della condotta);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024