Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3783 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 3783  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di NAPOLI, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore della parte civile COMUNE DI NAPOLI, come da Procura Speciale depositata all’odierna udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e n spese.
AVV_NOTAIO SALVATORE IMPREDICE del foro dl NAPOLI, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di NAPOLI, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la decisione con cui il Giudice dell’udienza preliminare de Tribunale, in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, av dichiarato NOME COGNOME COGNOME del reato di omicidio di NOME COGNOME, aggravato dalle aggravanti della premeditazione, delle più person riunite e del metodo e dalla finalità mafiosa. e, per l’effetto, lo aveva condan alla pena di anni 30 di reclusione.
Secondo la conforme ricostruzione dei Giudici del merito – fondata sulle convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME COGNOME sui riscontr che le stesse avevano trovato nell’attività investigativa, oltre che nelle ammiss dello stesso imputato – COGNOME NOMENOME l’ordine impartito da vertice dell’omonimo clan camorristico, aveva organizzato l’agguato ai danni di NOMENOME ritenuto affiliato al clan avverso dei COGNOME. In particolare, COGNOME aveva distribuito i ruoli tra i concorrenti ed assegnato a NOME, il ruol esecutore materiale, oltre fornire al gruppo incaricato della spedizione i mez necessari per la riuscita del piano omicidiario.
Ricorre COGNOME, con due distinti atti di impugnazione, a firma dei suoi difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidati quattro motivi che, vertendo sui medesimi capi della sentenza impugnata, sono sintetizzabili come segue, senza necessità di esposizione separata nei lim strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata – sostengono i difensori del ricorrente – si sarebbe limitata a riprodurre la decisione del Giudice per le indagini preliminari, aderendo acriticamente in violazione dei limiti entro i quali è ammsso dalla giurisprudenz di legittimità la motivazione per realtionem.
La Corte di assise di appello ha ingiustificatamente trascurato i rilievi difen sulla valenza positiva delle dichiarazioni confessorie, sintomatiche per il l contenuto di un effettivo percorso personale di resipiscenza e di dissociazione d
contesto camorristico, liquidandole sbrigativamente come mero espediente per lucrare ulteriori benefici processuali a cagione della tardività e mancanza decisività. Per converso, ha valorizzato oltremisura la personalità negati dell’imputato e la gravità del fatto omicidiario, ignorando le circostanze favorev successive alla consumazione del reato e, soprattutto, l’effettiva portata d confessione, non circoscritta all’ammissione egli addebiti, ma estesa a gravi re contestati in ulteriori procedimenti, e di consistenza tale da assumere u rilevanza decisiva nel compendio probatorio, caratterizzato da punti di critici nella ricostruzione dei collaboratori di giustizia analiticamente indicati nell’a appello. Basti pensare che nessun collaboratore aveva riferito che COGNOME, all’epoca dell’omicidio, il ruolo di reggente del clan, come tale legitti ad impartire ordini vincolanti per la consumazione di omicidi. Non a caso, altr autorità giudiziaria ha concesso a COGNOMECOGNOME COGNOME la sentenza acquisita in atti, relazione ad addebiti della stessa natura di quello per cui procede ed in presen di condizioni identiche a quelle valorizzate in questa sede dalla difesa, le attenu ex art. 62 bis cod. pen.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’aggravante della premeditazione.
La Corte di assise di appello si è limitata, ancora una volta, a richiamare argomentazioniel Giudice del primo grado del giudizio senza prendere in esame le censure esposte nei motivi di appello, che avevano messo in evidenza, da una parte, l’assenza di riscontri all’unica dichiarazione accusatoria valorizzat ritenere sussistenti l’elemento cronologico e quello ideologico dell’aggravante dall’altra, l’elevata attendibilità della ricostruzione alternativa fornita dall’i il quale aveva escluso di essersi trovato in Spagna al momento della deliberazione dell’omicidio, precisando che la decisione di uccidere NOME era stata pre estemporaneamente qualche ora prima dell’agguato, al fine di evitare che lo stesso facesse irruzione in un covo del clan.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Sia il metodo che il fine di agevolazione mafiosa sono stati desunti con argomentazioni apodittiche, a cominciare da quella imperniata sul contesto di guerra all’epoca esistente tra i clan rivali, senza l’indicazione di specifici el fattuali o sintomatici della capacità intimidatrice che il clan COGNOME avreb sfruttato per la consumazione del reato o comunque dimostrativi dei vantaggi perseguiti dal sodalizio che hanno formato oggetto del dolo specifico.
2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 9 e 230 cod. pen. in ordine alla recidiva e alla libertà vigilata.
COGNOME
La Corte distrettuale ha ritenuto sufficiente il richiamo alle risultanze certificato del casellario giudiziale senza prendere in considerazione comportamento successivo al reato tenuto dall’imputato, il quale, oltre a render dichiarazioni confessorie, aveva preso pubblicamente le distanze dalla vit precedente. In ogni caso, non sono state chiarite le ragioni della maggio riprovevolezza correlata alla reiterazione dell’illecito nei termini richiesti giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite. Non sono stati valut elementi decisivi quali la distanza nel tempo dei fatti già giudicati, le even carcerazioni intermedie ed il comportamento processuale. Parimenti, non vi è alcuna motivazione sulla pericolosità quale presupposto della misura di sicurezza. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone censure nel loro complesso infondate sicché è passibile di rigetto.
Il diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto afferma i ricorrente nel primo motivo, risulta giustificato con motivazione plausibile in fa ed ineccepibile sul piano giuridico.
Le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice d adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti sono indefinite: infatti, il legislatore si limita a dire che devono essere diverse da quelle indicate dall’articolo 62 cod. pen. Per la giurisprudenza di legittim giudice nell’individuare gli elementi valorizzatili ai sensi dell’art. 62 bis co
CW1 deve attenersi ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen.; pertanto d trattarsi di elementi attinenti alla gravità oggettiva del reato, alla colpevol alla capacità a delinquere e quindi possono essere circostanze sia oggettive ch soggettive
È il giudice, caso per caso, a dover valutare la sussistenza di circosta idonee ad integrare l’articolo 62 bis cod. peri, attraverso un giudizio di fa esito al quale può evidentemente pervenire anche alla decisione di escluderle con motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 pen., considerati preponderanti, non essendo neanche necessario uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’intere dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419, Sez. 5, 43952, del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 e, da ultimo, Sez. 3, n. 1913 de 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509).
In piena sintonia con gli illustrati principi, la Corte territoriale, richiamando la conforme sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio, ha valorizzato ai fini di denegare l’invocato beneficio, sul piano oggettivo, la estr
gravità del reato e l’efferatezza delle modalità esecutive (omicidio di camor realizzato a costo di ledere l’integrità fisica di soggetti estranei); su soggettivo, il contributo decisivo fornito all’azione delittuosa quale mandant pianificatore del delitto. Sul piano del comportamento processuale, ha valutat negativamente l’atto confessorio, osservando che non solo l’imputato era stat raggiunto da altri elementi di COGNOMEzza da soli sufficienti a determinarne condanna (le convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti cla più collaborator di giustizia valutati attendibili soggettivamente ed oggettivamente), ma ch l’ammissione degli addebiti era stata tardiva (a distanza di ventidue anni dal fat Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma in diritto conform principi fissati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, che ripetutamente affermato la legittimità del diniego delle attenuanti generic motivato fgotrata sulla valorizzazione negativa dell’ammissione di COGNOMEzza laddove quest’ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da inten utilitaristico (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, COGNOME, Rv. 252229 e Sez. 1, 35703 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 271454).
Il secondo motivo, relativo della premeditazione, non si confronta con i reale contenuto della motivazione ed è, comunque, infondato.
La Corte di assise di appello ha ritenuto sufficiente ai fini dell’integraz elemento ideologico e cronologico dell’aggravante in esame l’attività programmazione e preparazione svolta dopo la deliberazione omicidiaria nei termini in cui era stata concordemente riferita da tutti i collaborati di gius Risulta accertato, infatti, che prima di eseguire il mandato conferito dal COGNOME era stato necessario compiere una serie di operazioni: scegliere i killers tr affilati e fornire loro i mezzi necessari per compiere l’azione, pianificare l’agg mediante la ricerca della vittima ed il reperimento di un luogo sicuro dove i compli incaricati dell’esecuzione leetavo trovare rifugio una volta completata l’azione.
Ritiene la Corte distrettuale che, a prescindere dal luogo dove COGNOME aveva dato agli esecutori l’ordine di uccidere NOMENOME indicato dal solo COGNOME nella Spagna, tra l’insorgenza del proposito c:riminoso e l’attuazione di esso comunque trascorso, proprio a causa della complessa pianificazione, un intervallo temporale apprezzabile e comunque tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la fer risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).
La conclusione è rispettosa dai principi enunciati dalla giurisprudenza d legittimità
È stato chiarito al riguardo che sono sintomi del radicamento e della persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo d
proposito omicida il previo studio delle occasioni ed opportunità per l’attuazio un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 – 01 e Sez. 1, n. 24733 del 21/05/2004, COGNOME, Rv. 228510 – 01 secondo cui l’agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto che può assumere rilevanza probatoria ai fin dell’aggravante della premeditazione) e che la premeditazione è configurabile anche in presenza di un ristretto arco temporale tra l’insorgenza del proposi delittuoso e la sua attuazione qualora, alla luce dei mezzi impiegati e delle modal della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l’agent grave decisione adottata e a consentire l’attivazione di motivi inibitori di que delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 – 01).
Il terzo motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. p censura genericamente l’apparato argomentativo che ha desunto l’uso del metodo mafioso dalle concrete modalità esecutive ritenute, per la loro violenza spregiudicatezza, funzionale ad affermare la supremazia dei clan su quelli riva operanti nello stesso territorio, quindi idonea, in concreto, a evocare, nei confr dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (cfr. Sez. 1, n. del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 – 01) ed ha individuato la finalità mafios perseguita con l’azione delittuosa con l’obbiettivo del clan RAGIONE_SOCIALE consolidarsi e rafforzarsi nella guerra camorristica in corso di svolgimento (c Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, COGNOME, deo 2009, Rv. 241577 – 01).
4. Il quarto motivo, relativo alla recidiva e alla libertà vigilata non è fond Come è stato di recente ribadito da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U n. 32318 del 30/03/2023 Sabbatini, Rv. 284878 – 01), il presupposto formale costituito dalla precedente condanna non è sufficiente ai fini della sussistenza operatività della recidiva. Ad esso deve sempre aggiungersi un presupposto sostanziale, individuato nella maggiore COGNOMEzza e pericolosità, in quant implicitamente previsto, accanto a quelli espressamente descritti dall’art. 99 c pen., nella disposizione di facoltativo aggravamento della pena a seguit dell’accertamento di tali condizioni. La necessità di questo ulteriore presuppos pone un indissolubile collegamento tra la recidiva ed il nuovo delitto rispetto quale essa opera in termini di adeguamento della risposta sanzionatoria. Ne segue che il giudice deve sempre valutare se e quanto tale delitto esprima una maggiore rimproverabilità, in quanto dimostrativo di un atteggiamento di indifferenza vers la legge, dell’assenza di un ripensamento critico a seguito delle precede condanne e, in conclusione, di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata oltre che di una maggiore attitudine a delinquere (cfr. Sez. U, 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 – 01).
Il giudizio sulla sussistenza del presupposto sostanziale della recidiva non pu quindi ridursi alla mera constatazione della commissione di un nuovo delitto da parte del soggetto già condannato ma impone, di contro, un esame del percorso criminale del reo e della significatività del nuovo delitto che tenga cont parametri della natura dei reati, della qualità delle condotte e del loro grad offensività, il tipo di devianza di cui essi :sono il segno ed il loro liv omogeneità, della distanza temporale, dell’eventuale occasionalità della ricadut nel crimine (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).
La Corte distrettuale, richiamando le argomentazioni alla sentenza di primo grado non oggetto di specifiche censure, ha desunto la maggiore riprovevolezza dell’illecito dalla pluralità e gravità dei reati commessi in precedenza ed a b distanza temporale gli uni dagli altri (rapina, lesioni personali, resiste pubblico ufficiale) e dalle caratteristiche del nuovo reato strettamente aggancia al percorso criminale avviato da tempo dal condannato tanto da costituire un’evidente espressione di un allarmante progressione criminosa.
Infine, sono generiche le critiche sul giudizio di effettiva pericolosità soc del condannato in base al quale è stata applicata la misura di sicurezza dlela libe vigilata.
Alla Corte territoriale che ha posto a fondamento della decisione sul punto gl elementi di cui all’art. 133 cod. pen. globalmente valutati già valutati p recidiva, la difesa oppone l’intrapreso percorso di dissociazione dall’ambent camorristico già valutato carente e non significativo perché strumentale godimento dei benefici in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguent condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spe di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte ci comune di Napoli, da liquidarsi nella misura di euro 6.500,00 e per NOME COGNOME nella misura di euro 3.686,00, somma calcolata in applicazione dei criteri di cui artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto delle voci precisate nella nota depositata nonché dell’attività effettivamente svolta e d questioni trattate.
Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia (ex art. cit.) il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre all’IVA contributo per la RAGIONE_SOCIALE Previdenziale, da computarsi sull’imponibile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Napoli che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma 24 novembre 2023.