Attenuanti Generiche: Quando la Confessione Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale: la confessione, da sola, non garantisce il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il caso in esame, relativo a un reato di evasione, offre un chiaro spaccato di come i giudici valutino la condotta dell’imputato nella sua interezza, andando oltre la semplice ammissione di colpa. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di evasione. La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. La difesa dell’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando tale diniego e sostenendo che l’ammissione dei fatti da parte del proprio assistito dovesse essere valutata positivamente ai fini di una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati generici e semplici riproposizioni di argomenti già correttamente esaminati e respinti nel giudizio di secondo grado. La decisione della Cassazione si allinea perfettamente alla motivazione della Corte d’Appello, convalidandone l’approccio rigoroso nella valutazione delle circostanze.
Le Motivazioni: Analisi delle Attenuanti Generiche e della Confessione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato al diniego delle attenuanti generiche. I giudici hanno basato la loro valutazione su tre pilastri fondamentali:
1. La Gravità del Fatto: L’evasione si era protratta per tre giorni, un elemento considerato di per sé grave e indicativo di una decisa volontà di sottrarsi alla giustizia.
2. I Precedenti Penali: L’imputato presentava un curriculum criminale significativo, con precedenti per reati gravi come furto, rapina e detenzione illegale di armi. Questo dato è stato ritenuto un indice di pericolosità sociale e di una personalità non incline al rispetto della legge.
3. La Natura della Confessione: Questo è l’aspetto più rilevante. La Corte ha ritenuto che l’ammissione dell’addebito da parte dell’imputato non avesse un reale valore probatorio, in quanto non ha aggiunto elementi significativi a un quadro accusatorio già chiaro e definito. La confessione è stata interpretata non come un segno di “puro e semplice ravvedimento”, ma come “la manifestazione di un preciso calcolo di fronte alle inequivocabili prove esistenti a suo carico”. In altre parole, un tentativo strategico di ottenere uno sconto di pena, piuttosto che una genuina presa di coscienza.
Questa interpretazione è coerente con un orientamento consolidato della giurisprudenza, citato nella stessa ordinanza (Cass. n. 16681/1990), secondo cui il diniego delle attenuanti è legittimo quando la confessione appare dettata dalla convenienza processuale e non da un reale pentimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica. Insegna che nel processo penale, gli atti dell’imputato vengono sempre contestualizzati. Una confessione resa quando le prove sono schiaccianti e in assenza di altri segnali di ravvedimento, rischia di essere considerata processualmente irrilevante ai fini della mitigazione della pena. Per ottenere le attenuanti generiche, non basta ammettere i fatti; è necessario che la condotta complessiva, sia precedente che successiva al reato, dimostri una reale volontà di emenda. La presenza di gravi precedenti penali, inoltre, costituisce un ostacolo significativo che difficilmente può essere superato da una tardiva e calcolata ammissione di responsabilità.
La confessione garantisce sempre il riconoscimento delle attenuanti generiche?
No. La Corte ha chiarito che la confessione non comporta automaticamente la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice deve valutare se essa sia espressione di un sincero ravvedimento o, al contrario, una mossa calcolata di fronte a prove schiaccianti, priva di un reale valore probatorio.
Quali elementi possono portare al diniego delle attenuanti generiche nonostante una confessione?
Il diniego può essere giustificato dalla valutazione complessiva della condotta dell’imputato. Nel caso specifico, sono stati determinanti la gravità del fatto (l’evasione protratta per tre giorni) e i numerosi e gravi precedenti penali a carico del soggetto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti erano generici e riproducevano censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridiche corrette e non illogiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23364 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME e letta la memoria depositata dal visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; difensore del ricorrente; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. risultano inammissibili, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini di escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato la gravità del fatto (essendosi l’evasione dal carcere protratta per tre giorni) e i plurimi precedenti penali a carico per gravi reati, quali furto, rapina e detenzione illegale di armi, rilevando altresì, con motivazione certamente non illogica, che non può considerarsi significativa, in senso contrario, l’ammissione dell’addebito da parte del COGNOME, che con la sua confessione non apportava apprezzabili elementi probatori; argomentazione coerente con l’orientamento di questa Corte secondo il quale è legittimo il diniego delle attenuanti generiche qualora l’imputato le richieda in relazione ad una confessione che, lungi dal palesare puro e semplice ravvedimento, costituisca viceversa la manifestazione di un preciso calcolo di fronte alle inequivocabili prove esistenti a suo carico (così, Sez. 6, n. 16681 del 11/06/1990, COGNOME, Rv. 186031 – 01).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio,2024
DEPOSITAI
P. 1
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