Attenuanti Generiche: la Cassazione Premia la Trasparenza e Non la Reticenza
L’ottenimento delle attenuanti generiche è spesso un obiettivo cruciale per la difesa in un processo penale, poiché può portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la condotta processuale dell’imputato, in particolare la sua reticenza, e la sua personalità complessiva siano elementi determinanti per la decisione del giudice.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte di Appello per una serie di gravi reati, tra cui lesioni pluriaggravate, detenzione illegale di armi e ricettazione. Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Richiesta di Attenuanti Generiche
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, esistevano elementi positivi che avrebbero dovuto indurre la Corte a concedere una riduzione di pena. In secondo luogo, contestava una presunta disparità di trattamento rispetto a un coimputato, che aveva beneficiato di una sanzione più mite.
La Decisione della Corte: Motivazioni sull’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la decisione della Corte territoriale fosse stata congruamente motivata e logicamente ineccepibile.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato che la valutazione del giudice di merito si era basata su elementi concreti e negativi. La condotta dell’imputato era stata giudicata reticente, specialmente riguardo alle reali motivazioni dell’azione criminosa. Inoltre, la sua personalità negativa era desumibile da due fattori chiave:
1. La recidiva, che indica una propensione a delinquere.
2. Il possesso di un’arma proveniente da un furto, considerato un chiaro indice di contatti persistenti con ambienti delinquenziali.
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui le posizioni dei diversi imputati in un processo devono essere valutate in modo distinto e autonomo. Nel caso specifico, la differenza di trattamento era ampiamente giustificata dal fatto che il coimputato aveva scelto un rito alternativo, optando per l’applicazione della pena concordata (il cosiddetto patteggiamento), che per sua natura comporta benefici sanzionatori non estendibili a chi sceglie il rito ordinario.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio consolidato per cui la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale decisione è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia supportata da una motivazione logica, coerente e non contraddittoria. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente bilanciato i presunti elementi positivi indicati dalla difesa con quelli negativi emersi dal processo, come la personalità dell’imputato e la sua condotta post-reato. La reticenza e il curriculum criminale sono stati considerati fattori prevalenti, che giustificavano pienamente il diniego del beneficio.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la condotta processuale e la personalità dell’imputato hanno un peso determinante nella valutazione del giudice per la concessione delle attenuanti generiche. La trasparenza e un atteggiamento collaborativo possono favorire una riduzione di pena, mentre la reticenza e una storia criminale pregressa rappresentano ostacoli difficilmente superabili. La decisione sottolinea inoltre che non è possibile invocare una disparità di trattamento rispetto a coimputati che hanno seguito percorsi processuali differenti, come il patteggiamento, che prevedono specifici e diversi meccanismi di determinazione della pena.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha negato le attenuanti a causa della condotta complessiva del ricorrente, giudicata reticente riguardo alle ragioni del crimine, e della sua personalità negativa, desumibile sia dalla recidiva sia dal possesso di un’arma rubata, indice di contatti con circuiti criminali.
È possibile ottenere una pena più bassa se un coimputato è stato trattato in modo più mite?
No, non automaticamente. La Corte ha chiarito che le posizioni dei coimputati devono essere valutate separatamente. In questo caso, il coimputato aveva scelto un rito alternativo (la pena concordata o patteggiamento), che di per sé giustifica un trattamento sanzionatorio diverso e più favorevole.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIRACUSA il 02/08/1979
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i delitti di lesioni pluriaggravate, e quelli di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 e 648 cod. pen.;
Considerato che l’imputato, con il primo motivo, lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto detto motivo inammissibile poiché la Corte territoriale, anche tenendo conto dei pretesi elementi positivi indicati dalla difesa dell’imputato nell’atto di appello, ha congruamente argomentato l’omessa concessione di dette circostanze attenuanti in ragione della complessiva condotta del ricorrente, improntata a reticenza anche rispetto alle effettive ragioni dell’azione criminosa e alla negativa personalità dello stesso, desumibile tanto dalla recidiva quanto dal possesso di un’arma provento del furto, indice del persistente contatto con circuiti delinquenziali;
Rilevato, rispetto al secondo motivo, che con esso l’ADAMO lamenta che il coimputato COGNOME ha beneficiato di un trattamento sanzionatorio più mite, censura rispetto alla quale la decisione impugnata ha evidenziato, in maniera logica, che le relative posizioni devono essere considerate distintamente e che peraltro il coimputato ha optato per l’applicazione della pena concordata tra le parti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024