Resistenza a pubblico ufficiale: quando si perdono le attenuanti generiche
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata, ma deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e coerente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per il diniego di tali circostanze, specialmente in contesti di reati che mettono a rischio la sicurezza pubblica, come la resistenza a pubblico ufficiale. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, proponeva ricorso per Cassazione. La sua condotta era stata particolarmente grave: durante un inseguimento, aveva messo in serio pericolo l’incolumità di altri utenti della strada e dei passanti, costringendo il personale di polizia a interrompere l’azione per la presenza di numerosi pedoni. Nel ricorso, la difesa lamentava, tra le altre cose, la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente tutti gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi di ricorso fossero una mera riproposizione di censure già adeguatamente respinte nel giudizio d’appello. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: la valutazione delle attenuanti generiche
La Corte Suprema ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era pienamente adeguata e giuridicamente corretta. In particolare, i giudici hanno evidenziato due punti cruciali per il diniego delle attenuanti generiche:
1. Gravità della condotta: La Corte ha sottolineato come la condotta dell’imputato, integrando il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, avesse creato un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. Questo elemento è stato considerato determinante e prevalente su qualsiasi altro aspetto potenzialmente favorevole.
2. Precedenti penali: La decisione ha tenuto conto della molteplicità dei precedenti penali gravanti sul ricorrente, un fattore che incide negativamente sulla valutazione della sua capacità a delinquere.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito un importante principio giurisprudenziale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, poiché la loro valutazione assorbe e supera implicitamente tutti gli altri. La motivazione, se priva di manifesta illogicità, come nel caso di specie, è insindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la gravità oggettiva di un reato e il pericolo creato per la collettività sono elementi centrali nella valutazione della pena e possono giustificare, da soli, il diniego delle attenuanti generiche. In secondo luogo, ribadisce la natura del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito per rivalutare le scelte discrezionali del giudice, se queste sono supportate da una motivazione logica e coerente con i principi di diritto. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: condotte che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica vengono sanzionate con rigore, e la presenza di precedenti penali rende molto difficile ottenere benefici di legge.
Quando può essere negata la concessione delle attenuanti generiche?
La loro concessione può essere negata quando il giudice ritiene prevalenti elementi sfavorevoli, come la gravità della condotta, il pericolo creato per l’incolumità pubblica e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, e la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta corretta, adeguata e priva di vizi logici.
Cosa deve fare il giudice di merito per motivare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi e si pronunci su ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, poiché tale valutazione supera e disattende implicitamente tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44593 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello;
rilevato che, invero, adeguata risulta la motivazione resa in ordine alla insussistenza dell responsabilità tenuto conto che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, integra il deli di resistenza a pubblico ufficiale la condotta attraverso cui è stata messa in peric l’incolumità di utenti della strada e dei passanti tanto da aver costretto il personale di ad arrestare l’inseguimento per la presenza di numerosi pedoni;
rilevato che giuridicamente corretta risulta la parte della decisione che ha rappresentato come non vi fossero elementi da valutare positivamente rispetto a quelli ritenuti determinan della gravità della condotta e molteplicità dei precedenti penali gravanti sul ricorrente; c mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Carid Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Se n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.