Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6651 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/03/1990
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno violava le prescrizioni allontanandosi dall’abitazione dopo le ore 21.00;
il ricorso ha ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pn .;
ritenuto che:
priva di pregio è la censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche per le quali la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato il giudizio negativo alla mancanza di elementi positivamente valutabili e alla gravità della condotta;
a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;
la censura riferita all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, posto che la Corte di appello ha segnalato plurimi elementi dai quali desumere l’intensità del dolo e, a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si è posto in termin meramente oppositivi;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.