Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Condotta Aggressiva le Esclude
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti di tale discrezionalità, chiarendo come una condotta particolarmente aggressiva possa giustificarne il diniego. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Milano, di un individuo per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 336 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo principale del suo ricorso era la contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che a suo dire avrebbero dovuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si concentra sulla correttezza giuridica del percorso logico seguito dai giudici dei gradi precedenti. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse basato su ‘motivi non consentiti’, ovvero su tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le motivazioni e il diniego delle circostanze attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che i giudici di merito avevano correttamente valutato gli elementi a loro disposizione per escludere l’applicazione delle attenuanti generiche.
In particolare, sono state considerate decisive le ‘modalità della condotta’ e ‘l’aggressività dimostrata’ dall’imputato durante la commissione del reato. Secondo la Corte, questi elementi negativi erano sufficienti a giustificare il diniego del beneficio, soprattutto a fronte della ‘carenza di ulteriori elementi positivi valutabili a favore dell’imputato’. In altre parole, in assenza di segnali di ravvedimento, di una buona condotta processuale o di altri fattori meritevoli, l’atteggiamento aggressivo ha avuto un peso preponderante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che deve essere meritata e giustificata da elementi concreti. La valutazione del giudice di merito sulla personalità dell’imputato e sulla gravità del fatto è sovrana e può essere censurata in sede di legittimità solo se palesemente illogica o contraddittoria. La decisione sottolinea inoltre che un comportamento aggressivo e violento durante il reato è un fattore legittimo che può, da solo, impedire la concessione di una riduzione di pena. Infine, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze di un ricorso infondato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su ‘motivi non consentiti’, ossia contestazioni che miravano a un riesame dei fatti, attività non permessa alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Qual è il motivo principale per cui non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici hanno ritenuto che le modalità della condotta e l’aggressività dimostrata dall’imputato fossero elementi sufficienti a giustificare il diniego, specialmente in assenza di altri fattori positivi a suo favore.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’imputato dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME Habie; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all’art. 336 cod. p inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Le modalità della condotta e l’aggressività dimostrata sono sta correttamente valutate per escludere l’applicazione delle circostanze attenu generiche in carenza di ulteriori elementi positivi valutabili a favore dell’imp
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
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