Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso Ripetitivo Porta all’Inammissibilità
L’ottenimento delle attenuanti generiche rappresenta spesso un punto cruciale nei processi penali, potendo incidere significativamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 25186/2024) offre un’importante lezione procedurale: riproporre in sede di legittimità le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza sollevare nuove questioni di diritto, conduce a una inevitabile dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo il caso per comprendere meglio questo principio.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche. La sua linea difensiva si basava su una versione dei fatti che egli stesso definiva ‘edulcorata’: sosteneva di essere intervenuto nell’abitazione di una donna con l’unico scopo di proteggerla.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa ricostruzione, ritenendola non credibile e confutandola in modo adeguato. Secondo i giudici di secondo grado, l’uomo non solo non era intervenuto per proteggere la donna, ma aveva al contrario causato un litigio con lei, violando peraltro le prescrizioni di un foglio di via obbligatorio che gli era stato imposto e per il quale era stata negata un’autorizzazione allo spostamento.
La Decisione della Cassazione e le attenuanti generiche
Di fronte al ricorso, la Suprema Corte ha adottato una decisione netta, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede in una nuova valutazione del merito della richiesta di attenuanti generiche, bensì in una constatazione di natura prettamente processuale. I giudici di legittimità hanno osservato che il motivo del ricorso era meramente ‘riproduttivo’ di una censura identica a quella già presentata e adeguatamente respinta dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitata a insistere sulla stessa tesi fattuale già giudicata infondata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise ma estremamente chiare. La Corte di Cassazione sottolinea come la Corte d’Appello avesse già compiuto una valutazione completa e logica, smentendo la versione difensiva. Era stato accertato che l’imputato avesse agito in violazione di un provvedimento dell’autorità e che il suo intervento avesse generato un conflitto, non placato una situazione di pericolo.
La Cassazione, pertanto, non entra nel merito di quale versione dei fatti sia più credibile, poiché il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica per negare le attenuanti generiche, e poiché il ricorso non faceva che ripetere argomenti già esaminati, esso mancava dei requisiti minimi per essere accolto. La conseguenza diretta è stata la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve criticare vizi di legittimità della sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione delle doglianze fattuali già discusse. Per sperare in un esito favorevole, è necessario evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Insistere su una ricostruzione dei fatti già smentita in modo argomentato dai giudici di merito si traduce, come in questo caso, in una pronuncia di inammissibilità che preclude ogni ulteriore esame della questione.
È possibile ottenere le attenuanti generiche riproponendo in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
No, l’ordinanza stabilisce che un ricorso che si limita a riproporre le medesime censure già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato in questo caso?
Sono state negate perché la sua versione dei fatti, secondo cui sarebbe intervenuto per proteggere la donna, è stata ritenuta non credibile. Al contrario, i giudici hanno accertato che egli aveva provocato un litigio e violato un foglio di via obbligatorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, senza che il merito della questione venga riesaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che h smentito la versione edulcorata della difesa là dove era tesa ad accreditare la versione a men della quale l’uomo fosse intervenuto nell’abitazione della donna per proteggerla, rilevando com lo stesso avesse invece cagionato un litigio con la stessa al contempo violando le prescrizi imposte dal faglio di via obbligatorio, ragioni del diniego della relativa autorizzazione d del giudice che pure aveva formato oggetto di richiesta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2024