Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36868 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce rispettivamente il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione posta a base del diniego di applicazione dell’art. 628 cod. pen., come riformato dalla sentenza della Corte cost. n. 86/2024, nonché il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego di applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., non sono consentiti perché fondati entrambi su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata dove si è valorizzato in senso ostativo l’uso della pistola priva di tappo rosso e munita di caricatore, da ritenersi arma ai sensi dell’art. 4 I. n. 110/1975, e la sussistenza di precedenti a carico del ricorrente, oltre alla alterazione della targa come sintomo evidente di pre-organizzazione della condotta caratterizzata da intensità tale da porsi in termini di obiettiva incompatibilità logica con la richiesta attenuante c.d. costituzionale, considerata la non possibile considerazione della condotta ascritta all’evidenza in termini di modesto disvalore, anche tenuto conto di precedenti sentenze passate in giudicato a carico dello stesso, che rendono evidente la non occasionalità della condotta);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (pag. 2 della sentenza impugnata ove il giudice di merito esclude l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle modalità del fatto, caratterizzate dall’impiego dell’arma, dall’ammontare del profitto e dalla non occasionalità della condotta, dedotta anche dall’attività di alterazione della targa dell’autovettura usata per raggiungere il luogo del fatto, nonché dalla fuga del ricorrente);
atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché, nel giudizio di cassazione, è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.