Attenuanti Generiche: No alla Concessione se il Ricorso è Generico e Ripetitivo
L’ottenimento delle attenuanti generiche è un aspetto cruciale nel processo penale, poiché può influenzare significativamente l’entità della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che la richiesta di tale beneficio deve essere supportata da argomentazioni specifiche e non può limitarsi a una critica vaga della decisione del giudice di merito. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Caso: Un Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di merito nel respingere la richiesta.
L’imputato, in sostanza, lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la sua decisione, non concedendo il beneficio nonostante la sua condizione di incensurato, ovvero l’assenza di precedenti penali a suo carico.
L’Analisi della Cassazione: i requisiti delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando due vizi fondamentali nell’impostazione difensiva che rendevano impossibile un esame nel merito della questione.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno qualificato le censure come “del tutto generiche”. Il ricorrente si era limitato a dedurre una carenza di motivazione senza però specificare le ragioni di diritto e i dati di fatto concreti che avrebbero dovuto sostenere la sua richiesta. Per la Cassazione, non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente; è necessario articolare una critica puntuale, dimostrando perché la decisione impugnata sarebbe errata sulla base di elementi specifici.
La Ripetitività delle Doglianze
In secondo luogo, il motivo di ricorso è stato considerato meramente “riproduttivo” di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa non ha introdotto nuovi argomenti né ha mosso una critica specifica e analitica alle argomentazioni della sentenza di secondo grado. In pratica, ha riproposto le stesse lamentele senza confrontarsi con le ragioni giuridiche fornite dal giudice precedente. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, in quanto non si configura come una vera e propria impugnazione, ma come una sterile reiterazione di tesi già vagliate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: lo stato di incensuratezza del reo, da solo, non è un elemento sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Questo beneficio richiede una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato, e la semplice assenza di precedenti penali non costituisce, in automatico, un fattore che merita una riduzione di pena. Devono sussistere “altre specifiche provate ragioni” che il giudice possa positivamente valutare.
La sentenza della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “sufficiente e non illogica”, esaminando adeguatamente le deduzioni difensive e spiegando correttamente perché, nel caso specifico, il mero stato di incensuratezza non fosse bastante. Di fronte a una motivazione adeguata, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestarla genericamente, ma deve evidenziarne le specifiche illogicità o violazioni di legge.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
La decisione in commento offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che un ricorso in Cassazione, specialmente se incentrato su un vizio di motivazione, deve essere estremamente specifico e puntuale. Non basta affermare che la motivazione è carente, ma bisogna dimostrare dove e perché, confrontandosi analiticamente con le argomentazioni del giudice di merito. La seconda è un monito sul valore dell’incensuratezza: sebbene sia un elemento positivo, non è una “chiave” automatica per ottenere le attenuanti generiche. La difesa deve sempre fornire al giudice elementi concreti e specifici che giustifichino una valutazione favorevole della personalità dell’imputato e della gravità del fatto commesso. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È sufficiente avere la fedina penale pulita (essere incensurato) per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, il mero stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. Devono essere presenti altre specifiche e provate ragioni che giustifichino una valutazione favorevole da parte del giudice.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” e perché porta all’inammissibilità?
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando non presenta una critica specifica e dettagliata contro la decisione impugnata, ma si limita a lamentele vaghe, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le supportano. Tale genericità porta all’inammissibilità perché impedisce al giudice di esaminare nel merito la questione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la fondatezza dei motivi. La principale conseguenza per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
che, in ogni caso, tale motivo risulta comunque riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente il mero stato di incensuratezza del prevenuto ai fini della concessione, in assenza di altre specifiche provate ragioni per il loro riconoscimento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente