Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la richiesta di tali circostanze deve essere supportata da elementi concreti e il relativo ricorso in Cassazione deve basarsi su precise violazioni di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’importante lezione sulla differenza tra una legittima doglianza e una critica generica, destinata all’inammissibilità.
I Fatti del Caso: Il Diniego e il Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava, in un unico motivo, una presunta violazione di legge legata proprio al mancato riconoscimento di tali circostanze favorevoli. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi positivi che avrebbero dovuto condurre a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudice di merito non è tenuto a un’analisi analitica di ogni singolo elemento presentato dalla difesa. È infatti sufficiente che la sua valutazione complessiva indichi le ragioni per cui non ha ritenuto di concedere le attenuanti, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Un ricorso che non contesta una specifica violazione di legge, ma si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti, esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso
Il cuore della motivazione risiede nella natura del ricorso. La Corte ha osservato che le censure mosse dall’imputato erano generiche e non si confrontavano realmente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Il giudice d’appello, nel suo provvedimento, aveva già compiuto una valutazione complessiva degli elementi a disposizione, concludendo per l’assenza di fattori positivi meritevoli di considerazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Secondo la Suprema Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in esame e confuti espressamente ogni singola argomentazione o elemento favorevole dedotto dalla difesa. Ciò che conta è che la sua decisione sia basata su un giudizio logico e coerente che tenga conto dei dati processuali rilevanti. Di conseguenza, un ricorso che si limita a lamentare la mancata considerazione di alcuni aspetti, senza individuare un vizio logico o una palese violazione di legge nel ragionamento del giudice, viene considerato un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale. La redazione di un ricorso per Cassazione efficace richiede la capacità di individuare vizi specifici nel provvedimento impugnato, siano essi violazioni di legge o difetti manifesti di logicità nella motivazione. Non è sufficiente insistere su una diversa interpretazione degli elementi fattuali. Per sperare nel riconoscimento delle attenuanti generiche in sede di merito, è cruciale fornire al giudice elementi concreti e positivi. Qualora vengano negate, l’eventuale impugnazione dovrà concentrarsi non sul ‘cosa’ il giudice ha deciso, ma sul ‘come’ e ‘perché’ lo ha deciso, evidenziando eventuali errori nel percorso logico-giuridico seguito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché le critiche alla decisione della Corte d’Appello erano generiche e non indicavano una specifica violazione di legge, ma si limitavano a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
Il giudice è obbligato a considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo l’ordinanza, è sufficiente che il giudice effettui una valutazione complessiva e motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi, potendo disattendere implicitamente quelli non rilevanti senza doverli confutare uno per uno.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12809 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonc all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da t valutazione (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pres”de e