Attenuanti Generiche: Quando la Cassazione Conferma il Diniego
Il tema delle attenuanti generiche è centrale nel diritto penale, rappresentando uno strumento di flessibilità per il giudice nella commisurazione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e il diniego deve essere motivato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro tale diniego, sottolineando l’importanza della specificità delle argomentazioni difensive.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato. La Corte di Appello, pur rideterminando la pena, aveva confermato la condanna, negando all’imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando proprio questa mancata applicazione.
Il Ricorso e la questione delle attenuanti generiche
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato una criticità fondamentale: le argomentazioni presentate non erano nuove, ma costituivano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esaminate e respinte dalla Corte di Appello.
Secondo gli Ermellini, un ricorso in sede di legittimità non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici. Un ricorso che manca di questa specificità viene considerato ‘apparente’ e, di conseguenza, inammissibile.
La Motivazione del Giudice di Merito
La Corte di Cassazione non solo ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali, ma lo ha anche ritenuto manifestamente infondato nel merito. Ha infatti evidenziato come la Corte di Appello avesse fornito una motivazione del tutto logica e priva di vizi nel negare le attenuanti.
Il principio cardine ribadito è che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione si basi su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Una volta fornita una valutazione logica su questi punti, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi.
Nel caso specifico, il giudice di merito aveva puntualmente motivato la sua decisione, valutando sia la confessione resa dall’imputato (ridimensionandone la portata ai fini dell’applicazione dell’art. 62-bis c.p.) sia altri elementi di natura personale e fattuale che sconsigliavano un trattamento di favore. Tale ragionamento è stato giudicato ‘incensurabile’ dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri. Il primo è di natura procedurale: il ricorso è inammissibile perché non è consentito dalla legge presentare in sede di legittimità doglianze che sono una mera ripetizione di quelle già respinte, senza una critica puntuale alla sentenza di secondo grado. Il secondo pilastro è sostanziale: il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la motivazione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti era esente da illogicità. Il giudice di merito ha correttamente esercitato il suo potere discrezionale, basando la sua decisione su elementi ritenuti decisivi, come la valutazione complessiva della confessione e di altri fattori personali, ritenendo che questi non giustificassero una riduzione della pena.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere costruito come una critica mirata e argomentata della decisione impugnata, non come una semplice riproposizione delle tesi difensive già esposte. In secondo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche: se la motivazione del diniego è logica, coerente e basata su elementi concreti, essa è difficilmente sindacabile in sede di legittimità. La sola presenza di elementi potenzialmente favorevoli, come una confessione, non garantisce di per sé l’ottenimento del beneficio se il quadro complessivo, a giudizio del giudice, non lo giustifica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una semplice e pedissequa ripetizione di quelle già dedotte e respinte dalla Corte d’Appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, poiché tutti gli altri si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
La confessione dell’imputato obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche?
No. La confessione è un elemento che il giudice deve valutare, ma non comporta un’automatica concessione delle attenuanti. Nel caso di specie, il giudice di merito ha valutato la confessione insieme ad altri elementi personali e fattuali, concludendo che, nel complesso, non erano sufficienti per giustificare un trattamento di favore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11423 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11423 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASTI il 09/04/1989
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Tori che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di fur pluriaggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione dell circostanze attenuanti generiche – non è consentito dalla legge in sede di legittimità per costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedot appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare no specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il motivo è anche manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione t gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o su tutti gli altri da tale valutazione;
nel caso di specie il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del giudice di me il quale ha puntualmente motivato sia in ordine al ridimensionamento, ai fini dell’applicaz dell’art. 62-bis cod. pen., della confessione resa dall’imputato, sia in relazione agli altri elem di natura personale e fattuale che hanno indotto a non accedere al trattamento di favore; conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il Presidente