Attenuanti Generiche: Quando la Gravità del Reato Prevale
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, questa facoltà discrezionale non è illimitata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini di tale potere, confermando che la gravità del fatto e la condotta di vita del reo possono giustificare pienamente la loro negazione, anche in presenza di una successiva collaborazione con la giustizia.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un individuo, divenuto collaboratore di giustizia, contro la decisione della Corte d’Assise d’Appello di non concedergli le attenuanti generiche. L’imputato si era autoaccusato di un grave omicidio, commesso in un contesto di faida mafiosa. Il delitto era stato perpetrato in una strada ad alta densità di traffico, con l’uso di numerose armi da fuoco, mettendo a serio rischio l’incolumità di passanti e cittadini. Inoltre, dopo il delitto, l’imputato aveva continuato per anni a delinquere al servizio di organizzazioni criminali di stampo mafioso.
La difesa sosteneva che i giudici avrebbero dovuto considerare il tempo trascorso dalla commissione del reato e il ruolo, a loro dire, di mero supporto svolto dall’imputato nell’omicidio, valorizzando la condotta successiva ai fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la valutazione operata dalla Corte d’Appello era corretta sia sotto il profilo giuridico che motivazionale. La decisione di negare le attenuanti generiche era stata fondata su argomenti solidi e non censurabili in sede di legittimità.
La Corte ha sottolineato come la valutazione di elementi quali la gravità del reato e la capacità a delinquere dell’imputato (art. 133 c.p.) rientri nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato in modo congruo, logico e coerente, non può essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Cassazione, che non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice che ha esaminato i fatti.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del rigetto si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, l’oggettiva gravità del delitto: un omicidio efferato, maturato in un ambiente mafioso e commesso con modalità tali da creare un grave pericolo per la pubblica sicurezza. In secondo luogo, la condotta successiva al reato: il fatto che l’imputato avesse continuato a delinquere per anni al servizio di pericolose organizzazioni criminali è stato considerato un elemento negativo prevalente, che annullava ogni possibile valutazione positiva della successiva collaborazione. La Corte ha specificato che l’onere motivazionale del giudice non richiede l’analisi di ogni singolo parametro dell’art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione che dia conto delle ragioni preponderanti della decisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. La gravità del reato, le modalità dell’azione e la personalità del colpevole, desunta anche dalla sua condotta di vita post-delitto, sono elementi centrali in questa valutazione. Un passato criminale persistente e la particolare efferatezza del crimine possono legittimamente condurre alla negazione del beneficio, anche a fronte di una successiva collaborazione con la giustizia. La decisione insegna che il percorso di redenzione deve essere valutato nel suo complesso e non può cancellare automaticamente la gravità di condotte passate particolarmente allarmanti.
Perché la Corte ha negato la concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha negato le attenuanti generiche a causa dell’eccezionale gravità del reato (un omicidio commesso in un contesto mafioso e con modalità pericolose per la pubblica incolumità) e perché l’imputato ha continuato a delinquere per anni al servizio di organizzazioni mafiose anche dopo il delitto.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può solo verificare che la motivazione sia logica, coerente e giuridicamente corretta, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15738 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di NOME COGNOME, relativa alla violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e al vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione.
Invero, la Corte di assise di appello di Messina esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità del fatto di sangue di cui si è autoaccusato il collaboratore di giustizia, che era maturato in ambienti di mafia e costituiva uno degli episodi di una faida che si era dipanata cori la commissione di altri efferati delitti, quale l’omicidio di NOME COGNOME, commesso in una strada ad intenso traffico veicolare, in prossimità di diversi esercizi commerciali, con l’esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco e col rischio di coinvolgimento di passanti o altri ignari cittadini presenti sui luoghi. Aggiunge che neppure dalla condotta successiva al delitto possono trarsi elementi di positività, considerato che NOME COGNOME ha continuato a delinquere per anni al servizio di pericolose organizzazioni di stampo mafioso.
Osservato, pertanto, che il ricorso, col quale la difesa lamenta che la valutazione della Corte andava attualizzata al momento della condanna, con valorizzazione della condotta posta in essere a distanza dai fatti, e che andavano, altresì, considerati il ruolo di mero supporto da COGNOME svolto nell’omicidio e il tempo decorso dalla commissione del reato, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri.
Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.