Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di assise di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili costituite, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o rigettarsi, il ricorso, con favore delle spese di lite del grado; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella di primo grado, resa dal G.u.p. del locale Tribunale all’esito del giudizio abbreviato, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di concorso, quale esecutore materiale, in duplice omicidio premeditato, maturato nel 2004 in contesto di camorra, e di concorso nei reati strumentali di porto e detenzione di arma comune da sparo, in continuazione; e lo aveva condannato alla pena principale complessiva dell’ergastolo, nonché al risarcimento dei danni e al pagamento di provvisionale in favore delle costituite parti civili.
Ricorre l’imputato per cassazione, con rituale ministero difensivo.
Nel motivo unico, sviluppato dai motivi aggiunti, argomentati da memoria, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di mot vazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Queste ultime erano state invocate sotto il determinante profilo dell’intervenuta piena ammissione degli addebiti, e delle chiamate in correità, operate sin dal primo grado.
Il primo elemento sarebbe stato indebitamente svalutato, e il secondo totalmente ignorato, nell’ambito di un giudizio interamente sbilanciato sul mero rilievo della gravità delle imputazioni, che non costituirebbe, tuttavia, l’unic parametro legale di riferimento.
Il fatto che la prova di responsabilità fosse ricavabile anche aliunde, del resto, non rappresenterebbe un elemento ostativo all’ottenimento del beneficio, posto che, anche in questo caso, il comportamento dell’imputato andava riguardato come indice di evidente resipiscenza, nella specie avvalorata dalla richiesta di perdono trasmessa alle famiglie delle vittime e di avvio di un programma di giustizia riparativa.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Basti in proposito rilevare che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli
elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderant della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettin Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).
Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (straordinaria gravi condotte, efferatezza delle relative modalità esecutive, ruolo di primo pian ricoperto) e soggettivi (elevata e non comune capacità a delinquere, medesime condotte collegata), e al carattere al cospetto recessivo di ogni pur prospettato elemento.
Le obiezioni del ricorrente si risolvono in una confutazione di puro merito d valutazione giudiziale, espressa dunque in conformità della legge e c motivazione adeguata e logica, immune così da censure rilevabili in sede legittimità, come anche si ricava dal conforme avviso espresso dal Procurat generale requirente.
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Non spetta, invece, alle parti civili la rifusione delle spese del grado. consentito infatti l’intervento di tali parti nel giudizio di cassazione av oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in quanto il punto non incidenza sugli interessi civili; e, nel caso in cui l’intervento sia c avvenuto, non possono porsi a carico dell’imputato i relativi esborsi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Rigetta la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese di rappres e difesa nel presente giudizio.
Così deciso il 24/06/2024