Attenuanti generiche: la giovane età non basta se la condotta è da criminale esperto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di concessione delle attenuanti generiche: la giovane età dell’imputato non costituisce un fattore automatico per la riduzione della pena, specialmente quando il suo comportamento dimostra una maturità e una consapevolezza criminale non comuni. Questo caso offre uno spunto di riflessione sul bilanciamento tra l’età anagrafica e la reale capacità di intendere il disvalore delle proprie azioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un giovane per aver venduto, in concorso con altri, un’enorme quantità di cocaina, pari a quasi 4,5 kg, per un corrispettivo di oltre 70.000 euro. La Corte d’Appello, anche in sede di rinvio, aveva confermato la condanna negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che i giudici non avessero valutato correttamente la sua giovane età. Secondo il ricorrente, una corretta applicazione della legge avrebbe richiesto un’analisi più ampia, estesa alla sua condizione personale, familiare e sociale, per comprendere appieno la sua effettiva maturità e capacità di discernimento al momento del fatto.
La valutazione delle attenuanti generiche in relazione all’età
Il fulcro della questione legale ruotava attorno all’interpretazione del peso da attribuire alla giovane età nel concedere le attenuanti generiche. La difesa sosteneva che limitare la valutazione alla sola oggettività del fatto, senza considerare il contesto soggettivo complessivo dell’imputato, costituisse una violazione di legge. L’obiettivo era ottenere una riconsiderazione che portasse a una diminuzione della pena in virtù della presunta immaturità del soggetto.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di argomenti già ampiamente e logicamente vagliati dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse seguito correttamente i principi giurisprudenziali consolidati.
Nel dettaglio, è stato osservato che, sebbene l’imputato fosse un ventitreenne al momento del reato, la sua giovane età non aveva influito in alcun modo sulla commissione del crimine né sulla sua percezione della gravità dello stesso. Anzi, la sua condotta era stata caratterizzata da una notevole “disinvoltura”. L’imputato aveva rivestito un ruolo né marginale né secondario, occupandosi attivamente di predisporre cautele per eludere i controlli, dimostrando una freddezza e una pianificazione che mal si conciliano con l’idea di un soggetto immaturo o occasionale.
La Corte ha sottolineato che la sicurezza mostrata nella fase esecutiva del reato era sintomatica di una non estemporaneità della partecipazione all’attività criminale. Di conseguenza, i giudici di merito avevano correttamente concluso che la giovane età, in questo specifico contesto, non potesse giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza un principio cardine: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche deve essere condotta caso per caso, analizzando tutti gli elementi a disposizione. La giovane età è certamente un fattore da considerare, ma non è una “patente” di immaturità. Quando le modalità del reato, il ruolo ricoperto e il comportamento complessivo dell’imputato rivelano una piena consapevolezza e una consolidata capacità a delinquere, il dato anagrafico perde la sua rilevanza ai fini di una riduzione della pena. La decisione del giudice deve basarsi su una valutazione complessiva della personalità del reo, così come emerge dai fatti.
La giovane età garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche?
No, la giovane età non è un fattore che automaticamente comporta la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice deve valutare la condotta complessiva dell’imputato e la sua effettiva maturità al momento del fatto.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti in questo caso?
La Corte ha considerato il ruolo non marginale dell’imputato, la disinvoltura dimostrata nell’esecuzione del reato e le cautele adottate per eludere i controlli. Questi elementi sono stati ritenuti sintomatici di una maturità criminale e di una non occasionalità della condotta, tali da superare la rilevanza della giovane età anagrafica.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterava un profilo di censura già ampiamente e logicamente esaminato e respinto dalla Corte d’Appello in sede di rinvio, senza presentare una specifica e valida critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., del 13 febbraio 2025, limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, con la quale è stata confermata la sentenza con la quale l’imputato era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere venduto, in concorso con altre persone, sostanza stupefacente del tipo cocaina dietro corrispettivo di euro 70.030,00 pari a 4.476,35 grammi.
Con unico motivo la difesa lamenta la violazione di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 627, co. 3, cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen. rilevando che una corretta applicazione della regola di giudizio da seguire nella valutazione della giovane età avrebbe dovuto essere estesa alle componenti più propriamente soggettive interessate dalla vicenda nel senso che un giudizio in merito alla effettiva maturità e alla capacità di comprendere il significato dei propri comportamenti potrebbe dirsi logicamente attendibile unicamente se e in quanto esteso alla complessiva condizione personale, familiare e sociale di costui e non limitato alla oggettività del fatto.
- Letta la memoria depositata dal difensore, ad avviso di questo Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché reitera un profilo di censura, quello rimesso ai giudici del rinvio da questa Corte di legittimità, che è stato ampiamente vagliato, con motivazione affatto illogica e con congrui richiami giurisprudenziali, senza una specifica critica degli argomenti posti alla base della sentenza impugnata ritenendo imprescindibile valutare la condizione personale e socio familiare dell’imputato che si presterebbe a offrire chiavi di lettura diverse. La Corte territoriale, muovendosi nel solco dei principi sanciti da questa Corte (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Rv. 278633) ha valutato la giovane età del COGNOME, ammesso che tale sia la condizione di ventitreenne al momento del fatto, rilevando come la stessa non ha influito sulla commissione del reato né sulla valutazione della sua esatta portata e del disvalore da parte dello stesso. Ha posto l’accento sulla circostanza che il NOME non ha mai mostrato tentennamenti nella fase esecutiva nella quale ha rivestito un ruolo né marginale né secondario essendosi occupato di predisporre le cautele dirette a destare sospetti ed eludere controlli, sia pure invano dato che agiva sotto la diretta osservazione degli operanti. La Corte, inoltre, ha affrontato il secondo profilo devoluto con l’atto di appello relativo alla non occasionalità della condotta argomentando in maniera logica che la disinvoltura mostrata era sintomatica della non estemporaneità della sua partecipazione
all’operazione di consegna dello stupefacente e del ricevimento, quale contropar- tita della somma di oltre settantamila euro.
Proprio la sentenza richiamata dalla Corte territoriale, precisa in parte mo- tiva che la giovane età può costituire fattore attenuativo solo quando abbia una
effettiva incidenza e uno specifico rilievo nella condotta criminosa, il che non è nel caso in esame. Prosegue la sentenza con il dire che illegittima è invero la conces-
sione fondata sul semplice e formale rilievo della giovane età quasi che a questa debbano essere necessariamente conseguire dette circostanze (Sez. 2
n.11985/2020 cit.). La condizione personale e socio familiare della quale la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto rimane meramente e genericamente allegata
senza che si comprenda di cosa i giudici del rinvio avrebbero dovuto tener conto e non lo hanno fatto.
- Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025