Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/05/1998
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., del 13 febbraio 2025, limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, con la quale è stata confermata la sentenza con la quale l’imputato era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere venduto, in concorso con altre persone, sostanza stupefacente del tipo cocaina dietro corrispettivo di euro 70.030,00 pari a 4.476,35 grammi.
Con unico motivo la difesa lamenta la violazione di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 627, co. 3, cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen. rilevando che una corretta applicazione della regola di giudizio da seguire nella valutazione della giovane età avrebbe dovuto essere estesa alle componenti più propriamente soggettive interessate dalla vicenda nel senso che un giudizio in merito alla effettiva maturità e alla capacità di comprendere il significato dei propri comportamenti potrebbe dirsi logicamente attendibile unicamente se e in quanto esteso alla complessiva condizione personale, familiare e sociale di costui e non limitato alla oggettività del fatto.
2. Letta la memoria depositata dal difensore, ad avviso di questo Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché reitera un profilo di censura, quello rimesso ai giudici del rinvio da questa Corte di legittimità, che è stato ampiamente vagliato, con motivazione affatto illogica e con congrui richiami giurisprudenziali, senza una specifica critica degli argomenti posti alla base della sentenza impugnata ritenendo imprescindibile valutare la condizione personale e socio familiare dell’imputato che si presterebbe a offrire chiavi di lettura diverse. La Corte territoriale, muovendosi nel solco dei principi sanciti da questa Corte (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Rv. 278633) ha valutato la giovane età del COGNOME, ammesso che tale sia la condizione di ventitreenne al momento del fatto, rilevando come la stessa non ha influito sulla commissione del reato né sulla valutazione della sua esatta portata e del disvalore da parte dello stesso. Ha posto l’accento sulla circostanza che il NOME non ha mai mostrato tentennamenti nella fase esecutiva nella quale ha rivestito un ruolo né marginale né secondario essendosi occupato di predisporre le cautele dirette a destare sospetti ed eludere controlli, sia pure invano dato che agiva sotto la diretta osservazione degli operanti. La Corte, inoltre, ha affrontato il secondo profilo devoluto con l’atto di appello relativo alla non occasionalità della condotta argomentando in maniera logica che la disinvoltura mostrata era sintomatica della non estemporaneità della sua partecipazione
all’operazione di consegna dello stupefacente e del ricevimento, quale contropar- tita della somma di oltre settantamila euro.
Proprio la sentenza richiamata dalla Corte territoriale, precisa in parte mo- tiva che la giovane età può costituire fattore attenuativo solo quando abbia una
effettiva incidenza e uno specifico rilievo nella condotta criminosa, il che non è nel caso in esame. Prosegue la sentenza con il dire che illegittima è invero la conces-
sione fondata sul semplice e formale rilievo della giovane età quasi che a questa debbano essere necessariamente conseguire dette circostanze (Sez. 2
n.11985/2020 cit.). La condizione personale e socio familiare della quale la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto rimane meramente e genericamente allegata
senza che si comprenda di cosa i giudici del rinvio avrebbero dovuto tener conto e non lo hanno fatto.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025