Attenuanti Generiche: Quando la Gravità del Fatto Supera Ogni Altra Valutazione
Nel complesso panorama del diritto penale, il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale per la determinazione della pena. Questa facoltà, concessa al giudice, permette di adeguare la sanzione alla specificità del caso concreto. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7593/2024) ribadisce un principio fondamentale: la gravità del reato può essere così preponderante da neutralizzare altri elementi potenzialmente favorevoli all’imputato, come l’assenza di precedenti penali.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva condannato un individuo per un grave reato legato agli stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato sorpreso in procinto di immettere sul mercato illegale circa un chilogrammo di cocaina. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A sostegno della sua richiesta, la difesa evidenziava due elementi principali: lo stato di incensuratezza dell’imputato e la sua scelta di definire il processo con il rito abbreviato, una scelta che, a suo dire, dimostrava una volontà collaborativa.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e le attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, la valutazione compiuta dalla Corte di Appello era tutt’altro che illogica. Al contrario, era ben ancorata alla realtà dei fatti. La Corte ha stabilito che la concreta e notevole gravità del reato commesso era un fattore più che sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Cassazione ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive. In primo luogo, ha qualificato il motivo del ricorso come ‘generico’, poiché non presentava elementi concreti valutabili ai sensi dell’art. 62-bis del codice penale.
I giudici hanno poi precisato due aspetti fondamentali:
1. L’incensuratezza: Per espressa previsione normativa, la sola assenza di precedenti penali non è un elemento di per sé sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti. Deve essere valutata insieme ad altri fattori positivi, che in questo caso erano assenti.
2. Il rito abbreviato: La scelta di questo rito processuale non attiene al merito della condotta criminale, ma rientra nelle strategie difensive. Pertanto, non può essere interpretata come un elemento favorevole per la mitigazione della pena.
La Corte ha concluso che la decisione dei giudici di merito era corretta nel dare peso preponderante alla gravità del fatto: l’intenzione di commercializzare una quantità così ingente di cocaina è un indicatore chiaro di un’elevata pericolosità sociale, che assorbe e supera la valutazione di altri elementi potenzialmente positivi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione sulle attenuanti generiche
Questa ordinanza offre un importante monito: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico né un beneficio da concedere con leggerezza. La loro funzione è quella di personalizzare la pena, ma tale personalizzazione deve sempre fare i conti con la gravità oggettiva del crimine. La decisione riafferma che il giudice, nella sua valutazione discrezionale, deve bilanciare tutti gli elementi a disposizione, e in casi di reati particolarmente gravi, come il traffico di ingenti quantità di stupefacenti, è legittimo che la valutazione della pericolosità sociale del fatto prevalga su circostanze soggettive come l’incensuratezza. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un’istanza per il riconoscimento delle attenuanti deve essere supportata da argomenti solidi e specifici, che vadano oltre la semplice assenza di precedenti penali.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo l’ordinanza e per espressa previsione normativa, la sola incensuratezza non è un elemento di per sé sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Scegliere un rito processuale abbreviato può portare a una riduzione della pena tramite le attenuanti generiche?
No, la Corte ha specificato che la scelta del rito abbreviato attiene a una strategia difensiva e non costituisce un elemento valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7593 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ISOLA DEL LIRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizi motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena, stante la concreta gravità fatto, posto che l’imputato era in procinto di immettere sul mercato circa un chilo di coc (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), dovendosi altresì censurare la genericità del motivo, non indica elementi valutabili ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., tali non essendo né l’incensuratezza, per espresso dettato normativo, né la definizione del processo del r abbreviato, che attiene alle scelte difensive;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.