Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13459 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 10/03/1987
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, giudicando in sede di rinvio e in relazione a un’imputazione contesta ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la Corte di appell Firenze ha negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
L’unico motivo di ricorso – ribadito in sede di memoria contenente motivi nuovi – è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazio insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 de 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un sol elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale – nell’adeguarsi al dictum di questa Corte, che aveva rilevato l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine a tale aspetto – ha congruamente dato atto della mancanza dell condizioni idonee a giustificare l’applicazione delle relative circostanze atten alla luce degli elementi rappresentati dalla concreta gravità del fatto, reiterazione dello stesso a distanza di pochi mesi da un controllo in cui era trovato in possesso di involucri contenenti sostanza stupefacente e dall’av indebitamente coinvolto un terzo soggetto, del tutto ignaro della condotta da e tenuta.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 marzo 2025