Attenuanti Generiche: Quando la Condotta dell’Imputato le Esclude
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’intensità del dolo e la condotta processuale possano giustificarne il diniego, confermando una condanna per traffico di stupefacenti.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello a una pena di 5 anni di reclusione e 30.000 euro di multa per reati legati agli stupefacenti. L’imputato era stato fermato mentre trasportava la sostanza illecita a bordo della sua autovettura. L’elemento cruciale, che ha pesato sulla valutazione dei giudici, è stata la modalità di trasporto: la droga era stata occultata in uno spazio appositamente ricavato sotto il sedile del passeggero, un chiaro indice di premeditazione e professionalità nell’attività criminale.
Il Ricorso e le Attenuanti Generiche Negate
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un’unica violazione di legge: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non applicare questa diminuzione di pena. Le attenuanti generiche, infatti, permettono di mitigare la sanzione in base a elementi positivi che non rientrano nelle attenuanti specifiche previste dal codice.
La difesa puntava a ottenere una riconsiderazione della pena basata su una valutazione più favorevole della condotta complessiva dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, evidenziando due elementi chiave che giustificavano ampiamente il diniego delle attenuanti generiche:
1. L’intensità del dolo: La creazione di un vano nascosto nell’automobile per occultare lo stupefacente non è un dettaglio trascurabile. Rivela un’elevata intensità dell’intento criminale, una pianificazione accurata e una predisposizione a delinquere che va oltre l’occasionalità. Questo elemento è stato considerato un indicatore significativo della pericolosità e della colpevolezza dell’imputato.
2. La condotta processuale: Durante il processo, l’imputato ha mantenuto un contegno ritenuto non collaborativo. In particolare, ha fornito solo informazioni ‘genericissime’ riguardo al soggetto che gli avrebbe consegnato la sostanza stupefacente. Questa mancanza di collaborazione è stata interpretata dai giudici come un ulteriore elemento a sfavore, che impedisce una valutazione positiva della sua personalità.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un automatismo, ma il frutto di una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. La condotta tenuta sia al momento del reato (dolo intenso, premeditazione) sia durante il processo (mancanza di collaborazione) è decisiva. Per sperare in una riduzione di pena, non è sufficiente la mera assenza di elementi negativi, ma è necessaria la presenza di elementi positivi che giustifichino un trattamento sanzionatorio più mite. L’ordinanza si conclude, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato, ovvero privo di argomentazioni valide in diritto che potessero mettere in discussione la sentenza impugnata.
Quali sono i motivi principali per cui non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate per due ragioni principali: l’elevata intensità del dolo, dimostrata dalla creazione di un vano nascosto per la droga, e la condotta processuale non collaborativa dell’imputato, che ha fornito solo informazioni vaghe.
Quali sono le conseguenze economiche per l’imputato a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 giugno 2023 la Co – t .1 V GLYPH ,/t/L , C3 appello di Napoli confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale diz33 11 aveva condannato NOME alla pena di anni 5 di reclusione ed C 30.000 di multa, oltre pene accessorie, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l’applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello Napoletana ha correttamente negato la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla intensità del dolo riscontrato nella condotta dell’imputato, il quale aveva ricavato uno spazio al di sotto del sedile del passeggero dell’auto a bordo del quale era stato trovato per trasportare lo stupefacente, e dal contegno processuale del COGNOME il quale avrebbe fornito solo informazioni genericissime circa il soggetto che gli aveva consegnato la sostanza rinvenuta;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere esterjsq.e
GLYPHil Presidente