Attenuanti Generiche: la Cassazione chiarisce il peso dei precedenti penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nella determinazione della pena. Non si tratta di un diritto automatico per l’imputato, ma di una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza come i precedenti penali possano costituire un ostacolo insormontabile per ottenere questo beneficio, specialmente in assenza di altri elementi positivi.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine da una condanna a due anni di reclusione e 6.000 euro di multa, confermata dalla Corte di Appello di Brescia. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a un unico motivo: l’erronea applicazione della legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche, già negate nei precedenti gradi di giudizio.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la sua posizione, omettendo di applicare quella riduzione di pena che le circostanze del caso, a suo dire, avrebbero giustificato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione dei giudici supremi si è allineata perfettamente con quella della Corte territoriale, considerata esente da qualsiasi vizio logico o giuridico.
L’assenza di elementi positivi
Uno dei pilastri della decisione è stata la constatazione che, nel caso di specie, mancavano totalmente “elementi suscettibili di concreto e positivo apprezzamento”. In pratica, non erano emersi fatti o comportamenti dell’imputato che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Il peso determinante dei precedenti penali per le attenuanti generiche
L’elemento decisivo che ha portato al rigetto della richiesta è stato il rilievo dato ai “plurimi precedenti penali gravanti” sull’imputato. La Corte ha stabilito che un passato criminale significativo non può essere ignorato nella valutazione complessiva della personalità del reo e, anzi, costituisce un fattore preponderante che gioca a sfavore della concessione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione sottolineando che la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Tale giudizio può essere contestato in Cassazione solo se viziato da un’errata interpretazione della legge o da una motivazione palesemente illogica o contraddittoria, cosa che non è avvenuta in questo caso. La Corte d’Appello aveva correttamente bilanciato gli elementi a disposizione: da un lato, l’assenza di fattori positivi e, dall’altro, la presenza di un elemento negativo di grande peso come i precedenti penali. Questa ponderazione è stata ritenuta corretta e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: le attenuanti generiche non sono una formalità, ma una valutazione concreta sulla meritevolezza dell’imputato. Un passato criminale non solo macchia la fedina penale, ma influenza pesantemente il giudizio sulla sua personalità e sulla possibilità di ricevere un trattamento sanzionatorio più mite. Per chi affronta un processo penale, è fondamentale comprendere che la speranza di ottenere le attenuanti deve essere supportata da elementi concreti e positivi, capaci di controbilanciare eventuali aspetti negativi come i precedenti penali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche fosse basata su una valutazione corretta, logica e priva di errori giuridici.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. Come dimostra questa ordinanza, la presenza di plurimi precedenti penali è un fattore negativo di grande rilievo che può giustificare pienamente la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche, soprattutto quando mancano elementi positivi a favore dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 20 luglio 2023 la Corte di appello di Brescia confermava la precedente sentenza del giorno 14 settembre 2022 con cui il Tribunale di Brescia aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni 2 di reclusione ed C 6.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo a) dell’imputazione;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l’erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata per non avere in Giudici del merito concesso le invocate circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, riscontrando da un lato l’assenza di elementi suscettibili di concreto e positivo apprezzamento e dall’altro dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul COGNOME;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a] pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
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