Attenuanti Generiche Negate: Quando i Precedenti Penali Pesano sulla Decisione del Giudice
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di precedenti penali possa costituire un ostacolo insormontabile, delineando un profilo di personalità dell’imputato incompatibile con il beneficio.
Il Caso in Esame: La Richiesta di Sconto di Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unica doglianza sollevata riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, i quali avevano negato la riduzione di pena.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato adeguatamente tutti gli elementi a favore dell’imputato, focalizzandosi esclusivamente sui suoi trascorsi giudiziari. Si chiedeva, pertanto, alla Suprema Corte di annullare la decisione e di riconoscere il diritto allo sconto di pena.
La Decisione della Corte e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo ‘manifestamente infondato’ e quindi inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era corretta sia dal punto di vista logico che giuridico. I giudici di secondo grado avevano legittimamente negato le attenuanti generiche proprio a causa dei precedenti penali del ricorrente.
Con questa pronuncia, la Cassazione ha confermato che la valutazione sulla concessione di questo beneficio è un giudizio di merito, ampiamente discrezionale, che non può essere messo in discussione in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non presenta vizi logici evidenti.
Le Motivazioni: Perché i Precedenti Penali sono Decisivi
La Suprema Corte ha spiegato che i precedenti penali non sono un mero dato anagrafico, ma un elemento cruciale per valutare la ‘personalità’ dell’imputato. Nel caso di specie, i trascorsi giudiziari sono stati considerati un ‘elemento ostativo preponderante’, tale da rivelare una ‘personalità negativa’ e una tendenza a delinquere che rendeva ingiustificata la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
La motivazione della Corte territoriale, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente perché ha individuato nel certificato penale l’elemento chiave per fondare il proprio convincimento. Questo approccio è in linea con un orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui i precedenti penali possono, da soli, essere un motivo sufficiente per escludere le attenuanti generiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice. La loro applicazione richiede una valutazione positiva della personalità e della condotta complessiva del reo. Un passato criminale, specialmente se significativo, può essere interpretato come un indicatore di pericolosità sociale e di mancato ravvedimento, giustificando pienamente una decisione di diniego. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un’istanza volta a ottenere le attenuanti deve essere supportata da elementi concreti e positivi in grado di controbilanciare efficacemente il peso di eventuali precedenti penali.
I precedenti penali possono da soli impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, i precedenti penali possono essere considerati un elemento ostativo preponderante e sufficiente a negare la concessione delle attenuanti generiche, in quanto indicativi di una personalità negativa dell’imputato.
Qual è il principale elemento che il giudice valuta per concedere o negare le attenuanti generiche in questo caso?
In questo caso, l’elemento decisivo è stata la personalità negativa dell’imputato, così come emersa dal suo certificato penale. La Corte ha ritenuto che questo fattore prevalesse su ogni altra possibile considerazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di c all’art. 62 bis cod.pen.;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanz attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali. Ha, quindi, ritenuto eleme ostativo preponderante la personalità negativa dell’imputato, quale emergente d certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’im quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanz attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dellelmmende, non potendosi escludere profil di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, 21/06/2024