Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Contano di Più
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Questa facoltà, tuttavia, non è illimitata, ma deve essere ancorata a una motivazione logica e conforme alla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di numerosi e gravi precedenti penali può essere, da sola, una ragione sufficiente per negare questo beneficio, soprattutto quando l’appello dell’imputato risulta generico e non si confronta con le ragioni del giudice.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando un unico vizio di motivazione: la mancata concessione delle attenuanti generiche. A suo dire, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una valutazione di carattere processuale e sostanziale. I giudici hanno ritenuto che il motivo del ricorso fosse formulato in termini generici e non si confrontasse specificamente con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva chiaramente specificato le ragioni del diniego delle attenuanti, individuandole nel numero e nella gravità dei precedenti penali dell’imputato.
Le motivazioni: il peso dei precedenti penali nelle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale. La valutazione per la concessione delle attenuanti generiche si basa sui criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che includono la gravità del reato, la capacità a delinquere del colpevole e la sua condotta. La Corte di Cassazione ha sottolineato che, nell’ambito di questa valutazione discrezionale, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore o sfavore dell’imputato. È sufficiente che la sua decisione sia motivata in modo logico e coerente, anche basandosi su un solo elemento ritenuto preponderante.
Nel caso specifico, i precedenti penali dell’imputato sono stati considerati un indicatore talmente negativo della sua personalità da assorbire ogni altra possibile valutazione favorevole. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riconsiderare i fatti, ma di eseguire un ‘sindacato di legittimità’, ossia verificare che la decisione impugnata sia conforme alla legge e ai canoni della logica. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara e plausibile (i precedenti penali), la sua decisione era incensurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, chi intende impugnare il diniego delle attenuanti generiche non può limitarsi a una lamentela generica, ma deve contestare punto per punto le specifiche ragioni addotte dal giudice di merito. In secondo luogo, viene confermato il notevole peso che i precedenti penali rivestono nel giudizio sulla personalità dell’imputato. Un passato criminale significativo può legittimamente essere considerato dal giudice come un ostacolo insormontabile alla concessione di benefici, rendendo vana la speranza di una riduzione di pena basata su altri elementi meno rilevanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano generiche e non contestavano in modo specifico le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti.
È sufficiente la sola presenza di precedenti penali per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la giurisprudenza costante citata dalla Corte, anche un solo elemento negativo relativo alla personalità del colpevole, come il numero e la gravità dei precedenti penali, può essere considerato sufficiente per giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Qual è il limite del giudizio della Corte di Cassazione in questi casi?
La Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, ovvero controlla che la decisione del giudice di merito sia motivata in modo conforme alla legge e alla logica, senza poter entrare nuovamente nel merito della valutazione dei fatti o della personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14106 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado, specificava le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute, dando rilievo al numero e alla gravità dei precedenti dell’imputato. Per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettiielli, Rv. 271269), affermandosi che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore