Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28765 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28765 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a BARI il 15/09/1989
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale di Bari che aveva condannato
Faccilongo NOME COGNOME alla pena di anni 2, mesi 2, giorni venti di reclusione ed euro 7.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62
bis cod. pen.
Il motivo di ricorso riproduce doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito ed attiene al trattamento
sanzionatorio benché questo sia sorretto da sufficiente e logica motivazione a riguardo (pag. 1 e 2). La Corte territoriale motiva in maniera esaustiva in ordine
alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche dal caso di specie e, in relazione al rapporto tra queste e la fattispecie di lieve entità, chiarisc correttamente che l’elemento rilevante ai fini del diniego o del riconoscimento dell’art. 62 bis cod. pen. è il dato qualitativo della sostanza stupefacente (pag. 2). La circostanza che l’imputato detenesse differenti tipi di droga, due delle quali pesanti (eroina e cocaina) ed in quantità maggiore rispetto allo stupefacente di tipo leggero, rappresenta un fattore determinante ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte, in conclusione, confermando la sentenza di primo grado anche sul punto, ha condotto un giudizio immune da vizi di logicità e conforme alla giurisprudenza consolidata. Preme ricordare a riguardo che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini del concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025· DEPOSITATA