Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37043 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37043 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.589-bis cod.pe
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo argomentazioni già proposte con l’atto di appello; rilevando che la Corte – c valutazione non manifestamente illogica e non tangibile in questa sede – ha dat atto dell’attendibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico del p. punto di ricostruzione del sinistro, anche alla luce degli elementi raccolti d operanti di p.g. e tanto in ordine alla riconducibilità del medesimo a una invasi di carreggiata operata dall’imputato e che aveva determinato un urto frontale co la vettura condotta dalla persona offesa.
Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conver con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un sol elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsia elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circost
attenuanti anche in considerazione della particolare gravità del fatto, commes dall’imputato in assenza della patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025