Attenuanti Generiche: Quando la Confessione non Basta
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sul valore della confessione nel processo penale, in particolare quando si discute la concessione delle attenuanti generiche. Il caso riguarda un uomo condannato per evasione che, pur avendo ammesso i fatti, si è visto negare qualsiasi sconto di pena. La Suprema Corte chiarisce perché, in determinate circostanze, l’ammissione di colpa non è sufficiente a dimostrare un reale pentimento, soprattutto quando l’imputato viene colto in flagranza di reato.
I Fatti del Caso: Evasione e Ricorso in Cassazione
Un individuo, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, stupefacenti e ben sei condanne per evasione, veniva nuovamente condannato per lo stesso reato (art. 385 c.p.). L’uomo aveva violato gli arresti domiciliari con lo scopo, da lui stesso dichiarato, di ottenere denaro dalla madre per acquistare sostanze stupefacenti.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, lamentando due vizi principali: la mancata esclusione della recidiva e, soprattutto, l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’ammissione dei fatti.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo privo di specificità e incapace di confrontarsi con le logiche ed esaustive motivazioni della Corte d’Appello. La decisione conferma integralmente l’impianto accusatorio e le valutazioni dei giudici di merito, consolidando principi giuridici di notevole rilevanza pratica.
Le Motivazioni: Analisi su Recidiva e Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali, che meritano un’analisi approfondita.
La Giustificazione della Recidiva
I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato la gravità del profilo criminale dell’imputato. I numerosi precedenti penali, incluse sei condanne specifiche per evasione e altri reati sintomatici di una spiccata pericolosità sociale (come resistenza a pubblico ufficiale), rendevano pienamente giustificata la contestazione e la valutazione della recidiva. L’ulteriore episodio di evasione, finalizzato a procurarsi denaro per la droga, è stato visto come una manifestazione concreta di tale pericolosità, rendendo la decisione di non escludere la recidiva del tutto logica e corretta.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche in caso di Flagranza
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che l’ammissione dei fatti da parte dell’imputato dovesse essere valutata positivamente. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’ammissione perde gran parte del suo valore quando l’imputato viene colto in flagranza di reato.
In questi casi, la responsabilità penale è già acquisita ‘aliunde’, ovvero da altre prove evidenti. La confessione, quindi, non appare come un gesto di sincera ‘resipiscenza’ (pentimento), ma piuttosto come una scelta utilitaristica, dettata dalla consapevolezza di non poter negare l’evidenza. Di conseguenza, non può essere valorizzata ai fini della concessione delle attenuanti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un concetto cruciale: nel bilanciamento giudiziale, non tutti i comportamenti processuali hanno lo stesso peso. Una confessione non è un atto dal valore assoluto, ma deve essere contestualizzata. Se resa di fronte all’evidenza schiacciante di una cattura in flagranza, essa non può essere considerata un sintomo di ravvedimento tale da meritare una riduzione di pena tramite le attenuanti generiche. Questa pronuncia serve da monito: la valutazione della condotta dell’imputato è complessa e tiene conto del suo passato criminale, della sua pericolosità sociale e della genuinità del suo eventuale pentimento, che non può essere presunto da una mera ammissione tattica.
Quando una confessione non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
Secondo la Corte, una confessione non è sufficiente quando l’imputato è stato colto in flagranza di reato. In tale circostanza, la responsabilità è già accertata da altre fonti e l’ammissione dei fatti non è considerata espressione di un reale pentimento, ma piuttosto una scelta dettata da un intento utilitaristico.
Come viene valutata la recidiva in un caso di evasione?
La recidiva viene valutata considerando i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, specialmente se specifici per lo stesso reato (in questo caso, sei condanne per evasione). La Corte considera anche la finalità dell’azione (procurarsi denaro per stupefacenti) come un indicatore di maggiore pericolosità sociale, che giustifica il mantenimento della recidiva.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi proposti sono generici, privi di specificità e non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni logiche ed esaustive della sentenza impugnata. In pratica, se non vengono sollevate critiche pertinenti e fondate alla decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8505 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MODICA il 05/10/1975
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. e nel quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche – risultano inammissibili e privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, la cui motivazione su entrambi i profili risulta logica, esaustiva e pertanto immune da vizi censurabili in sede di legittimità;
Rilevato che infatti la Corte di appello ha congruamente evidenziato che tra i numerosi precedenti penali a carico di NOME (per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti) vi sono anche ben sei condanne per evasione, nonché reati di resistenza a P.U. e violazioni delle misure di prevenzione, per cui il fatto oggetto del giudizio (ulteriore evasione, a dire dell’imputato finalizzata a farsi dare dalla madre denaro per acquistare stupefacente) manifesta la maggiore pericolosità sociale, fondamento della ritenuta recidiva;
Rilevato altresì che insindacabile risulta anche la motivazione con la quale si sono negate le invocate attenuanti generiche, atteso che la mera ammissione dei fatti non può essere valorizzata a tal fine quando, come nel caso in esame, ngzifgrsi l’imputato è stato colto nella flagranza del reatorra -responsabilità è già acquisita “aliunde”, e dunque la confessione non è dettata da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (da ultimo, Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 271454 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025