Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta allo Sconto di Pena
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Esse consentono al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo, ma la loro concessione non è mai automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali e l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato possono legittimamente portare all’esclusione di questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il reato di evasione. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la sentenza della Corte d’Appello su due fronti: in primo luogo, ha riproposto le stesse argomentazioni già presentate in appello riguardo alla sua responsabilità per il reato; in secondo luogo, ha lamentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
L’imputato, dopo la condanna in secondo grado, si è rivolto alla Cassazione sostenendo l’erroneità della decisione dei giudici di merito. Il fulcro del suo ricorso, tuttavia, si concentrava sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo a causa del mancato riconoscimento di circostanze che potessero mitigare la pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si fonda su una duplice valutazione: da un lato, la palese infondatezza del motivo relativo alla colpevolezza; dall’altro, la correttezza della valutazione operata dalla Corte d’Appello riguardo alle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso sul reato di evasione era una semplice ripetizione di quanto già esposto in appello, senza introdurre nuovi elementi critici contro la logicità della sentenza impugnata. Questo rende il motivo, secondo un consolidato orientamento, inammissibile.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, i giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione della Corte d’Appello immune da censure. La scelta di non concedere il beneficio era stata correttamente motivata sulla base di due elementi chiave:
1. I precedenti penali: La presenza di condanne passate a carico dell’imputato è stata considerata un elemento preponderante e negativo.
2. L’assenza di elementi favorevoli: L’imputato stesso non aveva indicato alcun elemento positivo sulla sua condotta o personalità che potesse giustificare uno sconto di pena.
La Cassazione ha ricordato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti è un “giudizio di fatto” riservato al giudice di merito. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia motivato in modo logico e non contraddittorio, come avvenuto nel caso di specie.
Le Conclusioni: Discrezionalità del Giudice e Limiti del Ricorso
Questa ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma può solo verificare che la decisione sia stata presa seguendo un percorso logico e giuridicamente corretto. La presenza di precedenti penali costituisce un ostacolo significativo all’ottenimento del beneficio, poiché incide negativamente sulla valutazione della personalità del reo, uno dei parametri previsti dall’art. 133 del codice penale. Per l’imputato, quindi, non è sufficiente lamentare il diniego, ma è necessario indicare specifici elementi positivi che il giudice avrebbe trascurato.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere i motivi dell’appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che un motivo di ricorso è inammissibile se è meramente reiterativo dell’atto di appello e, al contempo, manifestamente infondato.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la sentenza ha confermato che la decisione di negare le attenuanti generiche era corretta, basandosi proprio sui precedenti penali a carico dell’imputato, considerati elementi preponderanti ai fini dell’esclusione del beneficio.
La valutazione del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
La valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o illogica, ma non per ottenere un nuovo esame dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché reiterativo dell’atto di appello, nonché manifestamente infondato;
Considerato che il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente posto a base della sua valutazione, oltre all’assenza di elementi favorevoli (peraltro neppure indicati dal ricorrente), anche i precedenti penali a carico dell’imputato. Trattasi di motivazione non sindacabile in sede di legittimità, atteso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. (nel cui ambito assumono rilievo anche i precedenti penali a carico), considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024