Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Pesano sulla Decisione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questo beneficio non è automatico e la sua negazione può essere ampiamente giustificata da elementi concreti come i precedenti penali e il comportamento tenuto dall’imputato. Analizziamo una decisione che ribadisce questi principi fondamentali.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un automobilista condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello. In particolare, il ricorso si concentrava sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato. La questione è giunta quindi all’esame della Suprema Corte, chiamata a verificare la logicità e la coerenza del percorso argomentativo seguito nei gradi di giudizio precedenti.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma stabilisce che il ricorso non aveva i presupposti per essere discusso. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse una semplice ripetizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici supremi, la motivazione della sentenza impugnata era logica, coerente e priva di vizi.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse chiaramente spiegato le ragioni del diniego dei benefici richiesti. Gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche erano principalmente due:
1. Le modalità del fatto: In particolare, è stato valorizzato il comportamento dell’imputato al momento del controllo, il quale si era rifiutato di firmare il verbale di accertamento. Tale condotta è stata interpretata come un indice di scarsa collaborazione.
2. I precedenti penali: L’imputato vantava diversi precedenti penali, di cui due specifici per reati della stessa natura. Questo elemento è stato considerato un indicatore della sua persistente capacità a delinquere e, di conseguenza, un fattore determinante per negare non solo le attenuanti, ma anche la sospensione condizionale della pena.
I giudici hanno concluso che, per le stesse ragioni, la pena non poteva essere sospesa, confermando in toto la valutazione del giudice d’appello.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere basata su elementi concreti e non su mere affermazioni. In secondo luogo, sottolinea il peso determinante dei precedenti penali, specialmente se specifici, e del comportamento complessivo dell’imputato, anche quello tenuto al di fuori delle aule di tribunale. Un atteggiamento non collaborativo può essere legittimamente interpretato a sfavore del reo. Infine, la decisione conferma che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, pena la sua inammissibilità.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei suoi precedenti penali, tra cui due specifici per lo stesso tipo di reato, e per il suo comportamento non collaborativo al momento del controllo, avendo rifiutato di firmare il verbale di accertamento.
La sospensione condizionale della pena è stata concessa?
No, la sospensione condizionale della pena non è stata concessa. I giudici hanno ritenuto che le stesse ragioni che giustificavano il diniego delle attenuanti (precedenti penali e modalità del fatto) impedissero anche la concessione di questo beneficio.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato meramente reiterativo, ovvero una semplice ripetizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 28.02.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di La Spezia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in la Spezia il 5.04.2018.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente. I giudici hanno rilevato che ostavano al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, oltre che le modalità del fatto (ed in particolare il fatto che l’imputato al momento del controllo aveva rifiutato di firmare il verbale di accertamento), i vari precedenti penali di cui due specifici e che per le stesse ragioni la pena non poteva sospesa.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Cons e COGNOME tensore COGNOME
Il Pre idente